TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI SILANDRO; sentenza 15 maggio 2008, n. 25

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI SILANDRO; sentenza 15 maggio 2008, n. 25; Giud. Tarneller; DE (Avv. Lofoco, Dilitz) c. IK (Avv. Happacher, Schmittner)

 

Responsabilità civile – Scontro tra snowboarder e sciatore – Velocità sostenuta – Responsabilità dello sciatore proveniente da tergo – Sussiste

 

Lo sciatore che procede ad una velocità non adeguata alle proprie capacità, alle proprie condizioni e allo stato di affollamento della pista, nel caso in cui durante un sorpasso investa uno snowboarder procedente più a valle, risponde interamente dei danni cagionati a quest’ultimo il quale non ha un obbligo generale di controllare quanto avviene alle sue spalle. (Nella specie, l’assicurazione del convenuto aveva liquidato una somma percentuale all’attore sul presupposto che vi fosse un concorso di colpa. L’attore danneggiato ha citato il convenuto al fine di ottenere il pagamento dell’intera somma corrispondente ai danni patiti. Il giudice ha riconosciuto per violazione delle regole del decalogo FIS la completa responsabilità del convenuto il quale, in stato di ebbrezza sciava incerto e a velocità sostenuta su una pista affollata e durante un sorpasso investiva da tergo l’attore che procedeva più a valle con il suo snowboard)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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