TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI SILANDRO; sentenza 25 marzo 2002 – 21 maggio 2002, n. 23/02

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI SILANDRO; sentenza 25 marzo 2002 – 21 maggio 2002, n. 23/02; Giud. Tappeiner; Imp. KK

 

Responsabilità penale – Valanga colposa – Disastro colposo – Sci – Fuori pista – Presenza di cartelli di pericolo – Colpa specifica – Non sussiste – Colpa generica – Non sussiste – Assoluzione

 

Deve essere assolto dal reato di valanga colposa e disastro colposo per mancanza dell’elemento psicologico lo sciatore che, nonostante la presenza di cartelli di pericolo, provoca una valanga se tale evento non è prevedibile da una persona della sua medesima condizione e professione. (Nella specie, il tribunale ha ritenuto insussistente l’elemento psicologico della colpa specifica, ritenendo che un cartello con l’iscrizione “Stop, pericolo valanghe” non esprime un divieto; ha ritenuto altresì insussistente la colpa generica, poiché il bollettino ufficiale sul pericolo valanghe, stilato due giorni prima del fatto per cui è causa, era tale da non chiarire in modo inequivocabile in quale punto sussistesse il pericolo di valanghe e riportava l’indicazione di un netto miglioramento delle condizioni climatiche per i giorni seguenti; la carta delle valanghe del comune di Senales è uno strumento urbanistico che non offre alcuna indicazione sul concreto pericolo di valanghe; il mancato utilizzo da parte dell’imputato di strumenti quali il cuneo o la sonda per verificare il tasso di spostamento della neve non denota alcuna colpa essendo tali strumenti tecnici ormai superati).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza (in tedesco)

fb-share-icon