TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI SILANDRO; sentenza 26 marzo 2009, n. 18

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI SILANDRO; sentenza 26 marzo 2009, n. 18; Giud. Tarneller; AM (Avv.Pichler) c. FUNIVIE S s.r.l. e altro (Avv.ti Pappalardo, Ohrwalder, Bertò, Grassi, Tappeiner).

 

Responsabilità civile – Sci – Incidente sulla pista da sci “halfpipe” – Concorso di colpa del danneggiato – Responsabilità extracontrattuale del gestore della pista – Non sussiste

 

lI gestore di una pista da sci che abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare i danni non risponde della morte di uno sciatore occorsa su  una pista da “halfpipe”, quando l’evento dannoso appaia eziologicamente riconducibile in modo esclusivo alla  condotta colposa del danneggiato. (Nella specie, gli eredi dell’attore citano il gestore della pista chiedendo il risarcimento dei danni per la morte del loro congiunto, il quale, mentre sciava su una pista da sci è uscito dalla piasta che stava pecorrendo, precipitando in una pista artificiale destinata alla pratica dell’ “halfpipe”. Il giudice ha accertato che la pista da halfpipe era segnalata dalla presenza di numerosi paletti, dalla presenza di cartelli a valle e a monte dell’impianto di risalita, e che la pista da hlfpipe non era propriamente all’interno di un’altra pista, ma era all’esterno, di talchè per raggiungerla era necessario superare un lungo tratto di fuori pista non battuto e un tratto in salita, tutti elementi che inducono il giudice a convincersi il danno occorso al danneggiato sia esclusivamente ascrivibile a una sua condotta gravemente imprudente. Nel ritenere inapplicabile la responsabilità contrattuale al gestore per gli incidenti occorsi all’utente dell’area sciabile nella fase di discesa per fatti occorsi prima dell’entrata in vigore della legge 363/2003, il giudice applica al gestore l’art. 2043 c.c. alla luce delle norme precauzionali dettate della normativa provinciale applicabile. Nel richiamare il principio di cui in massima, il giudice fonda il principio di autoresponsabilità di cui all’art. 1227 c.c. sull’art. 2 Cost., e sul relativo dovere di solidarietà).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza (in tedesco e italiano)

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