TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI SILANDRO; sentenza 29 marzo 2004, n. 10

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI SILANDRO; sentenza 29 marzo 2004, n. 10; Giud. Ceresara; DP (Avv. Salerni, Ohrwalder) c. SCUOLA ITALIANA SCI V. (Avv. Fedele, Dilitz)

 

Responsabilità civile – Incidente sullo skilift – Responsabilità contrattuale – Imputazione oggettiva alla scuola di sci – Sussiste

 

Nel caso in cui durante una lezione di sci uno sciatore principiante durante la risalita in skilift si infortuna, sussiste in capo alla scuola di sci la responsabilità oggettiva per danni patiti dall’allievo durante il periodo in cui era sottoposto alla vigilanza del maestro di sci. (Nella specie, un allievo principiante ha sofferto alcuni danni durante una risalita in skilift effettuata nel periodo in cui era affidato al maestro di sci. Il giudice accoglie la domanda dell’attore danneggiato, ricorrendo alla disciplina della responsabilità contrattuale e in virtù dell’art. 2049 c.c. senza indagare se sussista una responsabilità per culpa in vigilando o per culpa in eligendo in capo alla scuola di sci)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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