TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI SILANDRO; sentenza 7 agosto 2008, n. 44

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI SILANDRO; sentenza 7 agosto 2008, n. 44; Giud. Tarneller; NH (Avv.Thurin, Vinatzer) c. GLETSCHERBAHNEN S s.p.a. (Avv. Mairhofer, Fill)

 

Responsabilità civile – Salto su una rampa artificiale – Responsabilità del gestore dello snowpark – Effetti civili della sentenza penale di assoluzione – Preclusione dell’azione civile

 

La sentenza penale di assoluzione perché il fatto non costituisce reato esplica i suoi effetti nel processo civile, precludendone l’azione, che non sia instaurato su titolo diverso o fatti nuovi. (Nella specie, l’attore danneggiato, esperto sciatore, aveva effettuato volontariamente un salto su una rampa artificiale di uno snowpark. Il rappresentante legale della società convenuta che gestisce lo snowpark era stato assolto perché il fatto non sussiste per assenza del nesso causale, non rilevando l’assenza di cartelli o indicazioni della presenza della rampa. Nel processo civile il giudice ha rilevato che non sussistono elementi nuovi sui quali si possa fondare la pretesa attorea e si è conformato alla sentenza penale respingendo la domanda giudiziale)

 

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Testo della sentenza

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