TRIBUNALE DI BRESCIA, sentenza 28 luglio 1997

TRIBUNALE DI BRESCIA, sentenza 28 LUGLIO 1997.

 

Trasporto aereo di persone – Responsabilità del proprietario dell’aeromobile – Responsabilità dell’esercente – Responsabilità solidale – Morte del passeggero – Noleggio.

 

In caso di morte del passeggero, il proprietario non conducente del velivolo non risponde in solido con il pilota sia perché il diritto aeronautico non prevede un principio come quello dell’art. 2054 c.c. terzo comma, sia perché questa norma non è in ogni caso invocabile dal terzo trasportato.

 

È, altresì, carente di legittimazione passiva l’esercente d’aeromobile a meno che non sia provato che svolgesse, nella sua qualità d’imprenditore, attività di noleggio del veicolo o gestisse un’impresa di trasporti.

 

TRIBUNALE DI BRESCIA, 28 LUGLIO 1997

RIASSUNTO DEI FATTI

Il 17 agosto 1986 un piccolo aereo da turismo di proprietà della signora Dolores Crescini si schiantava al suolo e nell’incidente perdevano la vita il pilota ed il passeggero del velivolo. Con atto di citazione notificato il 15 gennaio 1988 gli eredi di quest’ultimo convenivano in giudizio la signora Crescini per vederla condannare al risarcimento dei danni, morali e materiali, da loro subiti per la perdita del congiunto, stimati nella misura di £. 200.000.000. Nel giudizio la convenuta eccepiva il difetto di legittimazione passiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(…omissis…)

Deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva della convenuta Dolores Crescini. È appena il caso di rilevare che gli attori (e la terza intervenuta Ceretti Elvira) fondano la responsabilità della convenuta Crescini Dolores sulla sua qualità di proprietaria non conducente e d’esercente del velivolo condotto dal Palazzani.

A parte il rilievo per cui, come è noto, (cfr. Cass. 9874/96, Cass. 8721/95) la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 comma terzo c.c. non può essere invocata dal terzo trasportato, osserva il Tribunale che non è prevista nel diritto aeronautico una responsabilità solidale del proprietario del velivolo con quella del pilota, così come, al contrario, ai sensi dell’art. 2054 c.c.

Né sorte migliore merita la pretesa degli attori fondata sulla qualità di esercente in capo alla Crescini.

In primo luogo deve essere respinta la tesi svolta dalla difesa attrice in forza della quale proprietario ed esercente sarebbero figure coincidenti.

L’affermazione, infatti, non tiene conto della circostanza per cui la norma invocata dagli attori, che effettivamente equipara il proprietario all’esercente nell’ipotesi in cui questo non sia indicato, vale solo nelle ipotesi in cui comunque sia esercitata, con quell’aeromobile, una vera e propria impresa avente ad oggetto l’attività di gestione (anche solo per fini turistici, di svago o ricreativi) di un aeromobile.

Ed infatti, com’è noto, le norme del codice della navigazione concernenti l’armatore (artt. 265 – 277) e l’esercente d’aeromobile (artt. 874 – 879) sono collocate sotto un titolo dedicato all’impresa di navigazione.

Orbene, facendo leva su questa intitolazione, com’è noto, in dottrina si è tentato di costruire una nozione d’impresa di navigazione come species, accanto alla nozione d’impresa fornita dal codice civile (art. 2082), del genus impresa.

Occorre tuttavia rilevare che, pur ammettendo che la prima è rivolta all’esercizio del veicolo per qualsiasi finalità, mentre la seconda è rivolta all’esercizio di un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, di impresa di navigazione si può parlare, a stretto rigore di termini, soltanto nel caso dell’impresa di noleggi, in quanto fornitrice di servizi di navigazione o viaggi, mentre negli altri casi avremo un’impresa di trasporti marittimi, o aerei, o di pesca.

Orbene, manca ogni prova che la Crescini svolgesse, quale imprenditore (secondo il concetto proprio del nostro ordinamento giuridico), attività di noleggio del veicolo di cui era proprietario o, addirittura, gestisse (con quel mezzo) un’impresa di trasporti.

La convenuta è pertanto carente di legittimazione passiva.

Atteso che gli attori non hanno chiamato in causa gli eredi del Palazzani, ogni altra questione resta assorbita.

(…omissis…).

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