Tribunale di Cassino, 8 novembre 2017

Tribunale di Cassino, 8 novembre 2017 – Giud. C. Fassari

 

Responsabilità civile – Attività sportiva – Gara ciclistica amatoriale – Improvviso cambio di direzione di un atleta durante il percorso in violazione delle regole federali di categoria e di ordinaria diligenza – Investimento di un altro ciclista – Lesioni personali – Responsabilità ex art. 2043 c.c. – Sussiste – Collegamento funzionale tra l’azione e la finalità sportiva – Non integrato – Fattispecie

Si configura la responsabilità aquiliana in capo al ciclista che, nel corso di una gara amatoriale, cambi improvvisamente la propria traiettoria impattando contro un avversario, allorquando la manovra sia stata eseguita in violazione delle prescrizioni dettate dal regolamento federale di categoria e/o sia stata connotata da contrarietà alle regole dell’ordinaria diligenza, purché non sia ravvisabile un collegamento funzionale tra la condotta e la finalità sportiva.   

 

Responsabilità civile – Attività sportiva – Gara ciclistica amatoriale – Improvviso cambio di direzione di un atleta durante il percorso in violazione delle regole federali di categoria e di ordinaria diligenza – Investimento di un altro ciclista – Lesioni personali – Responsabilità ex art. 2043 c.c. – Colpa – Valutazione alla stregua dei criteri caratterizzanti le regole tecniche dell’attività sportiva e il rischio sportivo – Necessità  

La responsabilità sportiva, nonostante sia da ricondursi alla fattispecie generale prevista all’art. 2043 c.c., è connotata da peculiarità derivanti dalla disciplina di riferimento dettata sia dai regolamenti delle singole Federazioni sia dalla legislazione ordinaria. Pertanto, pur non trattandosi di una responsabilità autonoma e ulteriore rispetto a quella dell’ordinamento giuridico statale, il concetto di colpa deve essere valutato (anche) alla stregua dei criteri caratterizzanti l’attività sportiva e, in particolare, al rispetto delle regole tecniche e al rischio sportivo (nella specie il Giudice ha ritenuto responsabile un ciclista che, nel corso di una gara amatoriale, effettuava un repentino cambio di direzione impattando contro un avversario, considerato che la condotta tenuta era da qualificarsi contraria sia alle regole federali di categoria sia alle prescrizioni di dettate dall’ordinaria diligenza; il cambio repentino di traiettoria, infatti, si qualificava nei termini di una condotta non direttamente collegata alla finalità sportiva, dato che aveva creato, per la sua violenza o durezza, una situazione di pericolo trasmodante e incompatibile con le finalità e la tecnica del gioco).

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO

SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice Dott. Claudio Fassari, all’udienza del 30/10/2017, lette le conclusioni rassegnate dalle parti, udita la discussione orale, visto l’art. 281 quinquies c.p.c., deposita la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2746 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2012 e vertente

TRA

C.M, rappresentato e difeso dall’Avv. Altobelli Federico del foro di Roma, ed elettivamente domiciliato in via Napoli n.1 Sora, presso lo studio dell’Avv. Enrico Porretti, in forza di mandato in atti

Attore

E

D.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Carugno Antonio presso il cui studio in V.le San Domenico n.13/A Sora è elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti,

Convenuto

E

A.A. S.p.A. (già C.A. S.p.A.), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Raffaela Ranaldi presso il cui studio in Via E. De Nicola, Cassino ha eletto domicilio come da mandato in atti

Terza chiamata

 

OGGETTO: lesione personale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In rito vale evidenziare che la recente riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009, n. 69 , ha modificato, tra l’altro, l’art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. , disponendo, in relazione al contenuto della sentenza -art.132, n. 4, c.p.c.-, che la motivazione debba esprimere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto e della decisione, e non più lo svolgimento del processo, per cui devono immediatamente enunciarsi i

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come emerge dalla lettura degli atti, oggetto della domanda è il riconoscimento del danno patito dal Sig. M.C. nel corso di una gara ciclistica amatoriale a causa della condotta dal convenuto F.D..

Condotta – sostiene parte attrice – trasmodante il “gesto sportivo” e rientrante nella fattispecie di cui all’art. 2050 c.c. e /o comunque integrante fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Citato in giudizio il D., non contestando le modalità dell’evento riportato da parte attrice, si è limitato a chiedere di essere manlevato dalla Compagnia di A.C.A. S.p.A., società con la quale era stata stipulata una convenzione assicurativa con l’Unione Sportiva ACLI cui egli era affiliato.

A seguito dell’ammissione alla chiamata del terzo – avvenuta successivamente all’udienza di prima comparizione delle parti – si è costituita anche la Compagnia Assicurativa, chiedendo, preliminarmente, il rigetto della domanda attorea, perché del tutto generica, nel merito, perché non provata la partecipazione alla citata gara da parte dell’attore e comunque per inoperatività della polizza assicurativa invocata per tardività della denuncia del fatto lesivo alla Compagnia medesima e, sempre nel merito, ma in subordine, per eccessività del danno richiesto non “coperto” dalla polizza richiamata.

Riassunti i confini della presente causa, la domanda attorea deve essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.

Preliminarmente deve respingersi l’eccezione formulata dalla difesa della società assicurativa in ordine alla sostenuta genericità della domanda attorea.

Ed invero la stessa, diversamente da quanto si asserisce, appare a questo Giudice contenere gli elementi necessari per individuare sia l’oggetto della domanda che il fatto su cui la stessa si fonda.

Tanto ciò è vero che sia il convenuto che il terzo chiamato hanno interloquito, avendone tutti gli elementi necessari, pienamente sulle avverse richieste.

Posto ciò è, altrettanto, incontestato il fatto/evento su cui si poggia la richiesta risarcitoria avanzata dal Sig. M.C..

Fatto che parte convenuta nella propria comparsa di costituzione non ha contestato, rappresentando che lo stesso era quello descritto nell’atto di citazione a giudizio.

Fatto/condotta che deve ritenersi, ai sensi dell’art. 115 c.c. , per verificata.

Anche qui i rilievi e le argomentazioni espresse dalla difesa della Compagnia di Assicurazione in merito a tale aspetto della vicenda processuale non convincono.

Al riguardo si osserva che la mancata contestazione di cui all’art. 115 c.c. attiene non il fatto ma la verità o falsità dell’enunciato che lo riguarda.

La non contestazione è un comportamento processuale rilevante sul piano della prova dei fatti, come relevatio ab onere probandi.

A fronte della non contestazione, il fatto non abbisogna di prova.

Ed invero, anche secondo il Supremo Consesso in tale frangente (sentenza n. 22837/2010) viene meno l’esigenza di provare il fatto non contestato: “L’esigenza di provarlo insorge se sia contestato: se cioè il convenuto neghi il fatto medesimo”.

Tuttavia ciò non impedisce al Giudice “il controllo della compatibilità” del fatto non contestato col quadro probatorio.

Controllo di compatibilità che deriva dai seguenti rilievi:

  1. la non contestazione ha effetto solo se l’allegazione avversaria è specifica ma non quando è generica: altrimenti non vi sarebbe coerenza logica con l’art. 115 che dispone una contestazione “specifica”: non si può contestare specificamente ciò che è allegato genericamente;
  2. vi sono fatti costitutivi che vanno provati a prescindere dalla non contestazione: si fa l’esempio dell’azione di rivendica dove il giudice deve controllare l’esistenza, validità e rilevanza del titolo di provenienza dell’attore;
  3. la non contestazione è efficace se i fatti allegati dall’attore siano vicini o riferibili direttamente (principio di vicinanza della prova) al convenuto;
  4. il giudice non è vincolato (nei termini sopra indicati) dalla non contestazione poiché l’art. 115 non ha introdotto una nuova ipotesi di prova legale. Le prove legali (confessione, giuramento, atto pubblico, scrittura privata) vincolano il giudice in ordine all’efficacia in quanto la legge, a priori, attribuisce valore probatorio assoluto a tali prove e quindi il giudice non ha margini per esprimere un convincimento diverso da quello risultante da tali prove. Invece, l’art. 115 implica in ogni caso una “valutazione della non contestazione”, impugnabile con ricorso in cassazione per error in procedendo.
  5. la non contestazione non realizza un’ipotesi di presunzione legale (2727c.c.), ossia le conseguenze che la legge o il giudice traggono da un fatto noto per risalire ad uno ignoto. Infatti, le presunzioni, non incidono sul processo logico di convincimento del giudice, ma sulla diversa distribuzione dell’onere della prova che, come noto, riguarda la situazione sostanziale. Con le presunzioni, infatti, (2728 c.c.) vi è l’effetto di dispensare dalla prova coloro a favore dei quali sono stabilite (come nel caso dell’art. 1335 c.c. dove la proposta si presume conosciuta dal destinatario al momento in cui giunge al suo indirizzo);

6 lo stesso art. 115 c.p.c. , con l’inciso “salvi i casi previsti dalla legge” ha conservato al giudice l’attività interpretativa della non contestazione, nel senso di evitare che la non-contestazione possa contrastare col risultato dell’intera istruzione probatoria.

Poste le considerazioni sopra enunciate la condotta materiale descritta nell’atto di citazione, non contestata da parte del convenuto, trova, peraltro, indiretta conferma con la tipologia/compatibilità delle lesioni subite e accertate dal C..T.U., tipiche di una caduta dalla bicicletta.

Circostanza questa però non sufficiente per affermare che la stessa sia illecita.

Illeceità da acclarare sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

Accertamento che non può prescindere dal contesto in cui essa si inserisce e cioè, nel caso di specie, in seno ad un evento sportivo.

In tema di esercizio di attività sportive, uno dei punti focali ai quali dottrina e giurisprudenza hanno tentato di fornire adeguata soluzione, riguarda proprio il ventaglio di responsabilità che possono configurarsi nel caso in cui dallo svolgimento della stessa discenda una lesione.

L’attività sportiva trova riconoscimento e tutela sia dall’ordinamento nazionale sia da quello comunitario e internazionale, essendo lo sport portatore di valori positivi e fondamentali quali la disciplina, lealtà e il rispetto dell’avversario: prescindendo dalle regole del gioco o dai regolamenti specifici previsti per ogni disciplina, lo sportivo ha infatti sempre e comunque il dovere di modellare la propria condotta alle norme generali di prudenza, diligenza e lealtà, alla ricerca del delicato equilibrio nel binomio imperfetto che vede contrapposti e complementari le specifiche finalità agonistiche e il rispetto dell’integrità fisica e della vita.

Non a caso, i Regolamenti delle Federazioni sportive esplicano nel loro contenuto proprio la necessità di riferirsi ai suddetti principi di lealtà e di correttezza, quali modelli ispiratori di ciascun ordinamento.

Date queste premesse, il prodursi di un evento dannoso quale conseguenza dell’esercizio di un’attività sportiva genera la c.d. “responsabilità civile sportiva”.

Con il riconoscimenti della personalità giuridica al C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) con la L. 16 febbraio 1942, n. 426 , l’orientamento oggi prevalente attribuisce all’organizzazione sportiva la natura di ordinamento giuridico, all’interno del quale si inquadrano le singole F.S.N., associazioni di diritto privato sottoposte sia alla normativa dettata dal codice civile, sia ai regolamenti e statuti adottati nell’ambito delle potestà loro attribuite.

Il contenuto di tali norme ha ad oggetto l’esercizio delle discipline sportive sia professionali che dilettantistiche, per quanto concerne i rapporti tra l’ordinamento interno e quello sportivo, si può quindi parlare di una reciproca autonomia e reciproco riconoscimento.

La Giurisprudenza ha tuttavia precisato i termini di competenza e giurisdizione, attribuendo allo Stato la piena potestà sulle eventuali controversie riguardanti il risarcimento del danno derivante dall’esercizio dell’attività sportiva e la conseguente valutazione circa la sussistenza della responsabilità civile, per cui “le controversie aventi ad oggetto una richiesta di risarcimento del danno extracontrattuale devono essere ricondotte alla giurisdizione ordinaria, in quanto concernenti un diritto che trova la sua unica tutela nell’ordinamento giuridico positivo” (si vedano le pronunce Cass. Civ., 26 ottobre 1989, n. 4399, in Foro it., 1990, I, 899; Trib. Trento 14 marzo 1980, in Riv. Dir. Sport., 1981, 60.).

Come è noto in tema di responsabilità e di risarcimento del danno da fatto illecito, la normativa alla quale si fa riferimento è quella prevista dall’art. 2043 c.c. per cui “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” Ne consegue che per aversi responsabilità civile è necessario che l’azione produca la lesione di un interesse giuridicamente protetto (qual è appunto quello alla vita e all’integrità fisica) e che sia inoltre imputabile all’agente a titolo di dolo o colpa.

La responsabilità sportiva presenta tuttavia delle peculiarità che derivano dalla disciplina della medesima connessa sia ai regolamenti delle singole Federazioni, sia alla legislazione ordinaria.

Pur non trattandosi di una responsabilità autonoma e ulteriore rispetto a quelle individuazione dalla legislazione statale, si ritiene doversi valutare il concetto di “colpa”, quale elemento soggettivo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. , alla stregua dei criteri caratterizzante l’attività sportiva e, in particolare, al rispetto delle c.d. regole tecniche e al rischio sportivo.

Diversamente, si ritiene siano estranee tutte quelle situazioni ove la risarcibilità del danno derivi dallo svolgimento di un’attività sportiva svolta da un’organizzazione non strutturata (si pensi alla partita di calcio tra amici, nel cortile di casa) o comunque attraverso un’organizzazione strutturata ma esterna o non riconosciuta dall’ordinamento sportivo, posto che le norme del suddetto si ritiene non potranno avere alcuna incidenza nella qualificazione della responsabilità.

Per quanto concerne le c.d. “regole tecniche” emanate dalle Federazioni nell’ambito dell’autonomia normativa riconosciuta, esse hanno quale scopo quello di regolare lo svolgimento della singola disciplina e la condotta alla quale lo sportivo – professionista o dilettante – dovrà attenersi nello svolgimento dell’attività.

Rileva a tal punto individuare in che misura la violazione di una norma tecnica sportiva possa influire nella valutazione circa l’effettiva sussistenza dell’illecito di cui all’art. 2043 c.c. ossia stabilendo se dalla violazione di una norma tecnica discenda automatica la valutazione positiva della responsabilità del danneggiante.

L’orientamento giurisprudenziale in materia, sviluppatosi in sede penale con successivo accoglimento anche da parte della Suprema Corte a S.U., individua quale criterio distintivo nel giudizio di responsabilità dell’atleta il collegamento funzionale tra l’azione e la finalità del gioco o dello sport.

Qualora tale collegamento sia comprovato, il danneggiante sarà esente da responsabilità anche in caso di violazione delle regole tecniche dello sport, sempre che non sia stato impiegato un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello stesso in riferimento al contesto ambientale nel quale l’attività sportiva si svolge in concreto e alla qualità delle persone che vi partecipano (Cass. n. 12012/2002).

Dunque, se il rispetto delle regole del gioco è indice di non punibilità della condotta, essendo la stessa coerente con il grado normale di rischio insito in una specifica disciplina sportiva, non sempre la violazione comporta la punibilità se essa si configura come involontaria, finalizzata all’azione e mantenuta nei limiti del rischio consentito.

Diversamente, quando la condotta agonistica crea, per la sua violenza o durezza, una situazione di pericolo trasmodante e incompatibile con le finalità e la tecnica del gioco o, in altri termini, con il rischio consentito e, quindi, tale da mettere coscientemente a repentaglio l’incolumità dell’avversario, tale condotta deve essere sanzionata (cfr., recentemente, nella giurisprudenza di merito, Trib. Roma, 21.5.2011, Giurisprudenza it., Rep. 2011, Sport, n. 86; Trib. Bologna, 20.7.2010, ivi, n. 81).

Il secondo parametro di valutazione è quello inerente al c.d. “rischio sportivo”, ossia alla consapevolezza e accettazione da parte dell’atleta delle possibili conseguenze, anche lesive, che rientrano nella pratica correlata alla disciplina praticata.

In altre parole, chiunque decida di dedicarsi ad uno sport accetta di essere esposto, in misura più o meno ampia a seconda dell’attività, ad un evento potenzialmente dannoso.

Si è affermato in dottrina e giurisprudenza il principio per cui il rischio sportivo operi una sorta di scriminante non scritta, in forza della quale non sono risarciti danni che normalmente lo sarebbero, proprio in forza dell’interpretazione della responsabilità orientata a tale parametro di rischio (si pensi alla boxe, ove il colpo all’avversario, pur procurando un danno allo stesso, non costituisce causa di responsabilità qualora sia eseguito nel rispetto delle regole tecniche). Ovviamente, non si giunge certo al punto di parlare di un rischio illimitato o incondizionato: il discrimen si rinviene infatti proprio nel rispetto delle regole tecniche previste dalle Federazioni per ogni disciplina sportiva: come enunciato dalla Suprema Corte Cassazione Penale, 23 maggio 2005, n. 19473, (in Responsabilità civile, 2005, 1034) “deve ritenersi coincidente con il rispetto delle regole tecniche, che individuano, secondo una preventiva valutazione fatta dalla normazione secondaria (cioè dal regolamento sportivo), il limite della ragionevole componente di rischio di cui ciascun praticante deve avere piena consapevolezza sin dal momento in cui decide di praticare, in forma agonistica, un determinato sport”.

Dunque il rischio sportivo si configura quale parametro che il Giudicante dovrà considerare nella valutazione della condotta del danneggiante alla luce dei più generali principi di diligenza e prudenza, posto che la soglia del rischio per ciascuna disciplina sportiva varia tra disciplina e disciplina.

Per escludersi che la condotta tenuta dall’atleta sia illecita deve essere considerato il rapporto tra la condotta “fallosa” e la violenza base consentita nella disciplina sportiva praticata. Il quantum di rischio sportivo varia, come sopra si è accennato, non soltanto a seconda del tipo di sport praticato, essendo connaturali ad alcune discipline sportive una violenza necessaria o nulla, ma anche in relazione al tipo di gara esercitata, mancando esigenza agonistiche

Questione particolarmente dibattuta è quella che ha ad oggetto l’inquadramento di alcune discipline sportive tra le attività pericolose ex art. 2050 c.c. , una responsabilità oggettiva che prescinde dalla colpa dell’agente, in base alla quale chiunque cagiona un danno è tenuto al risarcimento salvo non provi di aver adottato tutte le misure idonee a evitarlo.

La pericolosità viene valutata in riferimento alla natura stessa dell’attività o in relazione alla natura dei mezzi adoperati.

La differenza tra la responsabilità ex art. 2043 c.c. e quella ex art. 2050 c.c. non è certo di poco conto, considerando che per quest’ultima è possibile liberarsi solo fornendo la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, valutate facendo uso della normale prudenza e tenendo conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui si svolge l’attività, ovvero nel rispetto di norme e regolamenti, quando previsti.

La presunzione di responsabilità opera dunque nei confronti dell’esercente attività pericolosa che abbia adottato misure diverse da quelle prescritte da norme legislative o regolamentari, senza che vi sia in tal caso alcun margine di valutazione della idoneità; onere del danneggiato sarà fornire la prova del nesso eziologico tra l’esercizio dell’attività pericolosa e l’evento dannoso verificatosi (Cass. Sez. III, 4 maggio 2004, n. 8547). Si ricorda che, nella casistica giurisprudenziale, tra gli sport ritenuti attività pericolosa sono stati ricompresi l’organizzazione di gare automobilistiche, l’attività venatoria, l’attività degli aeroclub, e l’attività equestre da parte di dilettanti.

La giurisprudenza ha ampliato la serie di attività cui si applica la norma, ritenendo che possono considerarsi pericolose tutte le attività “che comportino la rilevante possibilità del verificarsi del danno per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati.

Essere costretti ad adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno significa rispondere anche del fortuito e, comunque, di qualsiasi evento che si è prodotto, tale che il danno sia dovuto ad un’azione di colui che esercita un’attività pericolosa o ad una sua omissione.

Si tratta, in sostanza, di una responsabilità semioggettiva, poiché presupposto dell’applicazione dell’art. 2050 cod. civ. è che un danno sia stato cagionato dall’esercizio dell’attività pericolosa e che sussista un nesso di causalità tra lo svolgimento di tale attività e l’evento dannoso.

Posto quanto sopra resta da verificare se l’art. 2050 c.c. possa essere applicato all’attività sportiva o, quanto meno, ad una parte di essa.

Si deve muovere da una considerazione preliminare; l’attività pericolosa, così come intesa dall’art. 2050 c.c. , mal si presta ad essere applicata in ambito sportivo a causa delle peculiari caratteristiche che connotato quest’ultimo, talché risulta molto difficoltoso, a priori, individuare delle attività sportive da poter classificare come pericolose.

Se applichiamo all’attività sportiva i criteri di individuazione dell’attività pericolosa ex art. 2050 c.c. , è evidente che il concetto di “pericolosità sportiva” non coincide con quello di attività individuata come pericolosa da tale norma, poiché come a ragione si è osservato “per l’applicazione dell’art. 2050 cod. civ. non è sufficiente un singolo atto isolato, ma è necessario che il fatto dannoso si inserisca in un’attività che abbia una certa continuità e predisposizione di mezzi; inoltre la valutazione della pericolosità deve essere effettuata non ex post con un giudizio basato sulla gravità del danno, ma ex ante mediante una valutazione statistica discendente da una precisazione legislativa o dalla natura dell’attività medesima. Questo modello mal si adatta ai danni derivanti dalla pratica sportiva”.

Inoltre il concetto di pericolosità dell’attività sportiva mal si presta ad essere applicato ai danni subiti dai soggetti che prendono parte alla competizione (gli atleti che, oltretutto, si sottopongono volontariamente al rischio sportivo) mentre può senz’altro riguardare la responsabilità degli organizzatori verso i terzi non partecipanti e verso gli spettatori.

Parrebbe poi non trovare argomentazione logicamente condivisibile la circostanza che il legislatore abbia inteso promuovere l’attività sportiva in quanto foriera di benefici per il singolo e la collettività, e ne sottometta le sue conseguenze dannose al regime peculiare di responsabilità previsto dall’art. 2050 c.c. (con l’assurda conseguenza che, ad esempio, l’atleta danneggiato dovrebbe soltanto provare il danno da lui subito e la pericolosità dell’attività da cui ha avuto origine a fronte di un onere probatorio assai gravoso per il danneggiante).

Bene ha fatto, pertanto, la giurisprudenza, in assenza di un concetto generale di pericolosità riferibile a tutti gli sport, ad effettuare una valutazione caso per caso delle vicende ad essa sottoposte, lasciando l’apprezzamento direttamente ai singoli giudici investiti del fatto concreto.

Da quanto sopra esposto si può conclusivamente affermare che nell’ambito di un giudizio di responsabilità si possono verificare tre ipotesi cardine:

  1. a) È esclusa la responsabilità dell’atleta che agisca nell’ambito di una condotta corrispondente al rispetto delle regole tecniche – sportive previste per l’attività di riferimento e dei principi generali dell’ordinamento (correttezza e prudenza) e che, pur producendo un danno all’avversario, si pone nell’alveo della c.d. “scriminante sportiva” come sopra meglio precisata;
  2. b) In senso opposto, l’atleta sarà diversamente chiamato a rispondere a titolo di dolo qualora la gara abbia costituito mera occasione per cagionare un danno ingiusto all’avversario, violando volontariamente le norme tecniche e disattendendo i principi di lealtà e correttezza;
  3. c) danno cagionato nell’esercizio di un’attività sportiva, in funzione della stessa ma con violazione delle regole. In tali casi, il Giudicante è chiamato a valutare la responsabilità dell’agente secondo il parametro della colpa sportiva, variabile in base alla tipologia di attività praticata e al tipo di gara o evento (se mero allenamento ovvero torneo e simili).

Come si evince, la valutazione del caso concreto è sempre rimessa al Giudice investito della questione, tuttavia si può affermare – in accordo all’evoluzione giurisprudenziale – che il criterio distintivo di valutazione delle violazioni tra regole del gioco lecite e la responsabilità, possa questa escludersi anche nei casi in cui le lesioni siano conseguenza di una condotta posta in essere con violazione delle regole sportive ma funzionalmente connessa all’attività sportiva stessa.

Tenendo presente quanto sopra illustrato si può pervenire ad un giudizio della presente vicenda.

Certamente il caso qui in esame si inserisce in un contesto sportivo, pur se amatoriale.

È incontestato che l’evento dannoso si sia verificato nel corso di una gara ciclistica denominata ” 2 Gran Fondo Monti Ausoni”.

È altrettanto incontestato – per le ragioni sopra già espresse – che le lesioni per le quali si richiede il risarcimento siano dovute alla condotta del convenuto D. che, Dell’effettuare un cambio di direzione, ha tagliato la strada con la propria bici all’attore.

Dagli atti non emerge che al Sig. D. sia stata comminata una sanzione disciplinare sportiva ma ciò non impedisce di verificare se tale condotta, comunque, sia consentita e/o sanzionabile, secondo l’ordinamento sportivo posto a presidio della disciplina del ciclismo.

È, quindi, ai fini del presente giudizio, imprescindibile e propedeutico far riferimento al regolamento Federale Ciclismo Italiano per comprendere se tale condotta rivesta o meno infrazione sportiva.

Dalla lettura delle regolamento tecnico FCI 2015 significative appaiono essere le seguenti norme:

– art. 83 “…. I corridori sono tenuti durante la corsa al più assoluto rispetto della maggiore prudenza per la propria incolumità e per quella degli altri concorrenti. Oltre alle norme del codice della strada dovranno osservare le regole sportive di cui devono essere informati.

Sul pino sportivo la loro condotta deve essere ispirata a criteri di assoluta lealtà per evitare l’infrazione delle regole contemplate dal presente (ndr regolamento) e dagli allegati relativi alle infrazioni e sanzioni;

– art. 119: “il sorpasso di un corridore va effettuato sul lato opposto della strada ad una distanza di almeno due metri….”

– Art. 128 espulsione “… infrazioni di particolare gravità che abbiano pregiudicato il regolare svolgimento della gara o danneggiato altri concorrenti …”

Nell’allegato elenco delle infrazioni si traggono – per quel che qui interessa – le seguenti disposizioni:

1) “Il sorpasso tra concorrenti è consentito solo a destra del corridore che precede oppure a sinistra se il corridore che precede ha lasciato uno spazio libero superiore alla larghezza del manubrio;

2) Sono vietati gli spostamenti da parte del corridore che p recede;

3) Deviare dalla traiettoria scelta creando pericolo per gli altri corridori e sanzionato con la squalifica.”

Alla luce del quadro normativo sopra riportato è evidente che la condotta descritta dall’attore e non contestata dal convenuto D. integri una condotta non consentita nemmeno dalle norme sportive regolanti la disciplina del ciclismo.

Ed invero da quanto descritto da parte attrice, l’impatto tra i due corridori è avvenuto a seguito del cambio di traiettoria operato dal convenuto, che ha “terminato” la sua corsa collidendo con la bici dell’odierno attore.

Tale rilievo, però, secondo i principi sopra richiamati non è sufficiente a costituire fatto illecito integrante la fattispecie di cui all’art. 2043 c.c. , dovendosi valutare se tale condotta possa ritenersi funzionale al conseguimento di un utilità di gioco.

Dato questo, però – al di là delle soggettive letture delle difese delle parti effettuate sul punto – non evincibile dall’incartamento processuale.

Nulla al riguardo ha, peraltro, riportato il convenuto D. nel proprio atto difensivo, spiegando le ragioni della propria condotta, né sono stati indicati testi che abbiano illustrato le ragioni della condotta di costui.

Proprio l’atteggiamento difensivo assunto conferma il convincimento di questo Giudice che l’evento occorso sia frutto di maldestra e incurante e superficiale considerazione delle conseguenze del cambio di direzione operato dal convenuto più che una scelta sportiva funzionale al raggiungimento di un obbiettivo di gara più confacente ad uno sportivo di professione che ad un sportivo amatoriale.

Da ciò consegue che la condotta tenuta dal convenuto sia integrante fatto colposo generatore del danno, causalmente legato – come appare dalla C.T.U. espletata: “Le lesioni citate hanno rapporto di causalità stretto e diretto con l’incidente per cui è la presente” (cfr. pag 5 relazione C.T.U) – foriero di essere risarcito ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Danno biologico quantificato nella misura di 9 punti percentuale per postumi permanenti, 80 giorni di inabilità temporanea assoluta e 60 gironi di inabilita temporanea parziale.

Danno la cui liquidazione – tenuto conto dell’età dell’attore al momento dell’incidente (43 anni) e la somma di Euro 270,40 quale importo per spese mediche ritenute congrue dal C.T.U. – è pari ad Euro 29.002,40 oltre interessi a decorrere dal giorno del sinistro sino al soddisfo.

Importo così determinato, ritenendosi di non potersi riconoscere l’aumento personalizzato richiesto da parte attrice, poiché del tutto sprovvisto di prova.

Danno che dovrà essere risarcito dalla Compagnia di Assicurazione in ragione della domanda di garanzia svolta dal convenuto.

Domanda di garanzia efficace nonostante i rilievi e le eccezioni proposte dalla difesa della società di assicurazione in relazione alla avvenuta decadenza della garanzia medesima.

Ed invero la difesa della società A.A. S.p.A. (già C.A. S.p.A.) ha eccepito la tardività della comunicazione del sinistro de quo da parte del proprio Assicurato.

Si è, infatti, sottolineato come tale comunicazione sia avvenuta oltre il 30 giorno – contrattualmente previsto – peraltro da parte dell’attore e non dal proprio assicurato.

Di contro la difesa del convenuto ha affermato di aver notiziato la compagine assicurativa attraverso l’invio del modulo all’uopo previsto dalla convenzione stipulata con l’Unione Sportiva ACLI, cui il convenuto medesimo era affiliato.

Dalla documentazione versata in atti, al di là dell’esistenza e predisposizione del modulo di “denuncia” del sinistro, non è dato evincersi alcunché di ulteriore: né la modalità di trasmissione di tale documento da parte del convenuto né la data di sua trasmissione.

E documentale, invece, l’invio a mezzo A/R di tale modulo da parte del legale dell’attore alla Compagnia di Assicurazione avvenuto il 23 gennaio 2009, come è stato dalla stessa compagnia confermato nel corso della presente causa.

Documento che parte attrice ha, plausibilmente, ricevuto dal convenuto, prima di tale data, a dimostrazione di aver attivato la propria Assicurazione.

Il che porta a ritenere che una comunicazione del sinistro la società convenuta l’abbia ricevuta, tra l’ottobre 2008 al gennaio 2009.

Se così è – volendo accreditare per realmente accaduta una tardiva comunicazione del sinistro da parte del convenuto – ci si deve chiedere se effettivamente il mancato rispetto del citato termine porti l’inevitabile conseguenza della decadenza della domanda di garanzia da parte del convenuto.

Tale quesito sorge dalla lettura degli artt. 1913 c.c..

Quesito cui sia la Suprema Corte che i Giudici di merito hanno risposto negativamente.

Si è posto in luce che in tema di assicurazione contro i danni, l’inosservanza, da parte dell’assicurato dell’obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità previste da clausola di polizza, non può implicare, di per sé la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che nella seconda ipotesi, il diritto all’indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore, ai sensi dell’art. 1915 c.c. , comma 2.

La Suprema Corte (cfr. Cass n. 5435/2005; Cass. 3044/97; Cass. 24733/2007) ha, al riguardo, precisato che, affinché l’assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente – con conseguente perdita del diritto all’indennità ai sensi dell’art. 1915 c.c. all’obbligo imposto dall’art. 1913 c.c. di dare avviso del sinistro – la cui ratio risiede nell’esigenza di porlo in condizioni di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l’entità del danno prima che possano disperdersi eventuali prove ed indizi – non occorre lo specifico e fraudolento intento di creargli danno, essendo sufficiente la consapevolezza dell’indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo.

Atteggiamento doloso non desumibile dalla mera conoscenza che l’assicurato ha del sinistro, richiedendo la norma un quid pluris e cioè la volontà di costui di non osservare tale obbligo di comunicazione.

Elemento che nel caso qui in esame non emerge né la Compagnia di Assicurazione ha fornito elementi utili da cui trarsi il richiesto dolo.

Emerge, invece, per converso, più un negligente e colposo rispetto da parte del convenuto dell’impegno contrattuale circa le modalità di denuncia del sinistro, così come enucleate nella convenzione invocata.

Ma tale colposo mancato rispetto della norma contrattuale non comporta, come si è sopra rilevato l’inoperatività della polizza ma semmai una riduzione dell’indennità da corrispondersi da parte della Compagnia in ragione del danno patito dall’assicuratore.

Aspetto che nella presente causa non è nemmeno prospettato.

A rafforzamento di quanto sopra ritenutosi richiamano le seguenti pronunce di merito:

“L’inadempimento dell’obbligo di dare avviso del sinistro all’impresa di assicurazione non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo. In merito deve rilevarsi che, affinché l’assicurato possa essere ritenuto dolosamente inadempiente all’obbligo di dare avviso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1915, comma 1, c.c. (perdita del diritto all’indennità) non si richiede 10 specifico e fraudolento intento di recare danno all’assicuratore, in quanto all’uopo è sufficiente la consapevolezza dell’indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo, con onere della prova a carico dell’assicuratore. Ne consegue che per l’assicuratore, ai fini di far dichiarare la perdita del diritto all’indennità per violazione dolosa dell’obbligo di tempestivo avviso di sinistro, non è sufficiente invocare tale violazione. (Corte appello Napoli 11 luglio 2013);

L’obbligo dell’assicurato di denunciare il sinistro entro tre giorni ai sensi dell’art. 1913 c.c. , ove omesso colposamente e non dolosamente, può implicare soltanto, ai sensi dell’art. 1915 comma 2 c.c. , il diritto dell’assicuratore a una riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio effettivamente subito e da dimostrarsi. Ne consegue che, anche a fronte di contraria clausola contrattuale in polizza, ove l’assicuratore non dimostri il dolo dell’assicurato, la garanzia assicurativa è pienamente operante, nonostante il ritardo di denuncia dell’assicurato. (Tribunale Bologna 21 giugno 2012);

Dal combinato disposto degli artt. 1913 e 1915 c.c. non scaturisce alcun automatismo a sfavore dell’assicurato, con la conseguenza che, anche nel caso di tardiva o incompleta denuncia del sinistro, egli perde l’indennità soltanto se tale mancata denuncia sia dolosa, mentre, nel caso di semplice leggerezza o negligenza, la tardiva denuncia determina una decurtazione dell’indennizzo nei limiti del pregiudizio effettivamente sofferto dall’assicuratore per tale ragione.

(Tribunale Campobasso 02 febbraio 2012);

La disposizione di cui all’art. 1913 c.c. che, al comma 1, prevede a carico dell’assicurato l’obbligo di effettuare la denuncia del sinistro all’assicuratore entro tre giorni dal fatto o dalla conoscenza che egli ne abbia avuto deve essere letta unitamente a quella di cui all’art. 1915 c.c. , che sancisce la perdita del diritto all’indennità solo per il caso in cui l’inadempimento dell’assicurato all’obbligo di avviso sia doloso, mentre, se l’omissione è colposa, l’assicuratore ha diritto a ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Il dolo deve essere provato dall’assicuratore, così come il danno subito per effetto dell’omissione colposa, in applicazione del generale criterio di ripartizione dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c. (Tribunale Roma sez. IX 27 ottobre 2009 n. 22004).

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, in persona del G.O.T., dr. Claudio Fassari, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da M.C. nei confronti di F.D. ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:

– accoglie la domanda per quanto di ragione e per l’effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore del Sig. M.C. della somma Euro 29.002,40 oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal giorno del sinistro sino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di Euro 4015,00 per onorari ed Euro 660,00 per spese non imponibili in aggiunta alle spese anticipate di C.T.U.;

– accoglie la domanda di garanzia proposta dal convenuto D.F. nei confronti della A.A. S.p.A. (già C.A. S.p.A.) e per l’effetto condanna quest’ultima a manlevare il convenuto di quanto da questi dovuto all’attore.

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in Cassino, il 5 novembre 2017.

Depositata in Cancelleria il 8 novembre 2017.

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