TRIBUNALE DI PINEROLO; sentenza 18 ottobre 2000, n. 507

TRIBUNALE DI PINEROLO; 18 ottobre 2000, n. 507; Giud. Battiglia, Arcamone c. Sestrieres S.p.A.

 

Responsabilità civile – Sci – Contratto atipico di skipass – Obbligo del gestore dell’area sciabile di predisposizione di idonee precauzioni – Sussiste

 

Il contratto di ski-pass costituisce un contratto atipico in forza del quale, dietro corresponsione di un corrispettivo commisurato alla durata del contratto stesso e alle caratteristiche dell’impianto sciistico, la società gestrice offre la possibilità di godere dei servizi di risalita, nonché di utilizzare le piste predisposte per la pratica dello sci; pertanto, costituendo questo l’oggetto del contratto, la società che fornisce i servizi non è solamente tenuta a mettere a disposizione di quanti acquistano lo skipass gli impianti di risalita e le piste di discesa, ma deve anche attrezzare gli impianti e manutenere gli stessi in modo da consentirne una fruizione sicura da parte degli utenti.

 

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Testo della sentenza

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