Tribunale di Roma, sentenza 26 gennaio 1993

Tribunale di Roma, sentenza 26 gennaio 1993

Costruzione di aeromobile – Denuncia e dichiarazione di costruzione – Produttore di singole componenti – Obblighi – Controllo tecnico – Registro aereonautico italiano – Risarcimento del danno da pagamento di diritti relativi a controlli non richiesti dalla legge 

 

Poichè non è soggetta al controllo tecnico obbligatorio del R.A.I., la costruzione di singoli componenti di aeromobile destinati ad essere montati su una cellula in costruzione all’estero non è soggetta al controllo tecnico obbligatorio del R.A.I.; ne consegue che l”obbligo di dichiarazione e denuncia previsti dagli artt. 848 e 849 cod. nav. sussistono soltanto a carico di chi si faccia carico di un progetto imprenditoriale di costruzione di un intero aeromobile, e non anche a carico di chi ne produca singole componenti e che la pretesa e l’incasso da parte del R.A.I. di diritti relativi a controlli tecnici non obbligatori illegittimamente imposti ai privati, costituisce illecito aquiliano che legittima il costruttore al risarcimento del danno.

 

 

FATTO (riassunto)

Alcune industrie italiane impegnate in programmi internazionali di costruzione di aeromobili destinati ad essere montati e dotati di certificato di navigabilità negli U.S.A., richiesero al R.A.I. il controllo tecnico delle parti in costruzione in Italia per tali velivoli. Alla successiva richiesta di cessazione di tale controllo, che il preposto ente americano assunse in proprio, il R.A.I., sulla base di un parere del Consiglio di Stato, impose egualmente a tali industrie la prosecuzione del suo controllo tecnico ed il pagamento dei relativi diritti. Le industrie aeronautiche interessate ricorsero allora innanzi al Tribunale di Roma per sentir dichiarare l’inesistenza di tale obbligo, ottenere la restituzione dei diritti versati ed il risarcimento dei danni subiti.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli articoli 848, 849 e 850 del codice della navigazione dispongono che:
(848) “chi imprende la costruzione di un aeromobile deve farne preventiva dichiarazione al Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione Civile, indicando lo stabilimento in cui saranno costruiti la cellula e i motori. /Della dichiarazione è presa nota nel registro delle costruzioni, tenuto presso il Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione Civile”.
(849) “oltre a fare la dichiarazione di cui all’articolo precedente, il costruttore, entro 10 giorni dall’inizio dei lavori, deve denunciare al Registro Aeronautico Italiano l’intrapresa costruzione dell’aeromobile, presentando il relativo progetto. Del pari devono essere denunciate, prima del loro inizio, le modificazioni e le riparazioni da eseguirsi sull’aeromobile”.
(850) “il controllo tecnico sulle costruzioni è esercitato dal Registro Aeronautico Italiano nei limiti e con le modalità stabiliti da leggi e regolamenti”.
Ritiene il Tribunale che la chiara dizione delle norme richiamate del codice della navigazione, non consenta interpretazioni estensive di quella che costituisce la naturale e logica ratio delle stesse sulla base del loro tenore letterale.
Le norme in questione impongono, in sostanza, un diretto controllo dello Stato attraverso i propri specifici organi, Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione Civile e Registro Aeronautico Italiano, sulla costruzione degli aeromobili, nel rispetto delle normative per il corretto esercizio dell’attività di volo in limiti di sicurezza.
Non sembra, infatti, che possa revocarsi in dubbio che la normativa in questione si rivolga espressamente a chi intraprende la “costruzione” di un aeromobile, cioè dell’impresa cui fa capo l’operazione imprenditoriale che riguarda non solo la promozione del programma produttivo, ma il coordinamento a livello tecnico e giuridico delle varie componenti di questo in vista dell’esecuzione del prodotto finito individuabile come aeromobile. in tale luce deve inserirsi il riferimento alla ditta costruttrice dei motori e della cellula, che, pur se costruiti da altra impresa, debbono essere indicati nella dichiarazione prevista dall’art. 849 cod. nav. ai fini dell’espletamento dei dovuti controlli.
Trattasi di una ragione di più per confermare l’interpretazione accolta: se, infatti, la dichiarazione prevista dovesse essere resa da tutte le imprese che in qualche modo contribuiscono alla costruzione di un aeromobile, come sostenuto dai convenuti, si perverrebbe al paradosso che anche le imprese che costruiscono componenti sfruttabili per tale costruzione (ma anche utilizzabili per altre) e quindi non particolarmente versate nel campo aeronautico (ad es. costruzione di sedili, accessori vari, componenti per l’illuminazione, per la strumentazione etc), sarebbero soggetti tenuti alla dichiarazione in questione. D’altra parte, lo stesso Statuto del Registro Aeronautico Italiano (art. 2 d.p.r. 2.3.1971, n. 285) individua il controllo esercitabile sulle costruzioni degli aeromobili civili, con riguardo “ai progetti e alla loro esecuzione”, cosi’ pienamente confermando che oggetto della sorveglianza sulla produzione in materia non è una astratta destinazione all’uso aeronautico, ma solo le attività che si inseriscono in un concreto e ben individuato momento operativo costruttivo degli aeromobili destinati all’utilizzazione civile.
La verità è che forse – ai fini interpretativi – si è confusa la funzione di “controllo” degli organi statali su tali costruzioni in generale, con l’obbligo della denuncia e della dichiarazione in questione, laddove tali manifestazioni di volontà, se pur costituiscono un modo, anche se fondamentale, attraverso il quale il controllo stesso può essere esercitato, ne rappresentano anche il mezzo di esplicazione, come risulta confermato dall’obbligo di indicare lo stabilimento di produzione dei motori e della cellula e hanno, altresì’ anche finalità diverse da quelle eminentemente pubblicistiche del mero controllo ai fini della sicurezza della navigazione, costituendo, l’iscrizione nel registro delle costruzioni degli aeromobili, previsto dall’art. 857 cod. nav. a seguito dell’annotazione della dichiarazione, il momento iniziale – come sostenuto dall’attrice – del regime di pubblicità adeguato  alla natura di bene mobile registrato dell’aeromobile al pari della nave, che consente, fra l’altro, l’eventuale iscrizione di ipoteca su tali beni fin dalla fase di costruzione degli stessi (artt. 576 e 1028 cod. nav.).
Allo stato della disciplina normativa indicata – e prescindendo da eventuali riferimenti a normative convenzionali di carattere internazionale, pur richiamate con carattere cogente nella nostra legislazione dal d.p.r. 4.7.1985, n. 461 – non sembra, pertanto, possibile condividere l’interpretazione data dal convenuto Ministero secondo il quale anche i costruttori delle singole componenti di un aeromobile siano tenuti all’obbligo di denuncia in questione. La dichiarazione in questione,  in quanto certamente non relativa alla “costruzione” di un aeromobile, non potrebbe essere inserita nel registro delle costruzioni (altri registri relativi alle parti di aeromobile non ne esistono) e se vi fosse inserita, comporterebbe l’esistenza di più dichiarazioni e, quindi di più annotazioni, in guisa da poter far ritenere in atto la costruzione di più aeromobili, cui applicare anche le singole normative privatistiche sopra accennate, con chiara e evidente possibile confusione nell’individuazione del soggetto realmente obbligato anche nei confronti dei terzi nell’ambito del regime di pubblicità che consegue alle annotazioni in parola.
Deve pertanto, conclusivamente, affermarsi che l’obbligo della dichiarazione di cui si tratta spetta unicamente all’impresa costruttrice in senso proprio di aeromobili nei termini sopra specificati, dovendosene escludere i costruttori di singole parti, anche se rilevanti quali i motori, peraltro soggetti, in ogni caso, e purché inseriti nel piano produttivo costruttivo che impone detto obbligo della dichiarazione all’impresa “costruttrice”, con la conseguente annotazione nel registro delle costruzioni, ai dovuti controlli previsti e dalle norme del codice della navigazione e dello stesso regolamento, approvato con d.p.r. 2.3.1971, relativo ai compiti e alle funzioni attribuite al R.A.I..
Ne consegue che quando, invece, la costruzione di singole parti di un aeromobile avvenga al di fuori di un programma costruttivo soggetto all’obbligo della dichiarazione in questione, quali la costruzione di componenti destinate a un programma costruttivo straniero, alle stesse non è imposto alcun obbligo di dichiarazione in via autonoma e, quindi – a prescindere da volontari assoggettamenti da parte delle stesse imprese, anche in funzione di accordi assunti in sede internazionale – i controlli sulle stesse sono riservati, eventualmente, agli organi stranieri preposti alla sorveglianza sulla “costruzione”. Sul secondo capo della domanda, si osserva che non v’è dubbio che l’imposto regime di rendere obbligatoria la dichiarazione prevista dall’art. 849 cod. nav. anche alle imprese costruttrici di singole parti di aerei sia in sé idonea a provocare danni alle stesse, soprattutto in relazione al pagamento dei diritti richiesti dal R.A.I. in relazione  ai controlli effettuati su dette singole componenti, mentre non sono stati offerti elementi probatori sull’esistenza di danni da lucro cessante, pur eventualmente ipotizzabili.
I convenuti devono, pertanto, essere condannati al risarcimento in favore dell’attrice, nella sola forma specifica e, cioè, per il danno emergente in relazione ai pagamenti effettuati per diritti esatti in sede di controllo sulle componenti oggetto della sorveglianza illegittimamente effettuata, la cui liquidazione, come da esplicita richiesta dell’attrice, viene rimessa a diverso giudizio (omissis).

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