TRIBUNALE DI ROVERETO; sentenza 12 febbraio 1982, n. 32

TRIBUNALE DI ROVERETO; 12 febbraio 1982, n. 32; Pres. Zamagni, rel. Chiaro, Z. E. (avv. Ferrari) c. S. s.p.a. (avv. Zuanni).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Skilift – Esercizio di attività pericolosa – Infortunio dello sciatore – Fatto del terzo – Interruzione del nesso di causalità

 

Pur dovendosi applicare la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2050 c.c. all’esercente di un impianto di skilift*, posto che l’esercizio di tale impianto si configura pericolo per la natura dei mezzi adoperati, va esclusa la responsabilità del gestore per il danno subito dal trasportato ove sia dimostrata l’interruzione del nesso di causalità (nella specie, si è esclusa la responsabilità del gestore dell’impianto di skilift per essere l’evento dannoso subito da una sciatrice trasportata interamente riconducibile alla condotta negligente di un altro trasportato che la precedeva; in particolare, quest’ultimo, al termine della risalita, aveva lasciato con ritardo il piattello di gancio, facendo sì che esso venisse a colpire al viso la danneggiata).

 

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Testo della sentenza

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