TRIBUNALE DI ROVERETO; sentenza 13 giugno 1990, n. 196

TRIBUNALE DI ROVERETO; 13 giugno 1990, n. 196; Pres. Pradi, Est. Fontana; EV (Avv.ti Bartolini, Romano) c. BCinT (Avv. Visonà)

 

Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatori – Onere probatorio attoreo – Mancato assolvimento – Rigetto della domanda – Fattispecie

 

Gli scontri tra sciatori vanno sussunti nella fattispecie prevista dall’art. 2043 c.c. e, conseguentemente, incombe sull’attore l’onere di provare la responsabilità dello sciatore convenuto. Pertanto, in presenza di testimonianze discordanti, il giudice deve ritenere non assolto l’onere probatorio e respingere la domanda giudiziale (nella specie, non viene chiarita la dinamica dell’incidente: da un lato l’attore sostiene di essere stato investito dalla convenuta la quale procedeva con le spalle rivolte a valle per impartire lezioni alla figlioletta, mentre egli era fermo a bordo pista, dall’altro lato la convenuta asserisce che l’incidente si è verificato al centro della pista a causa della velocità sostenuta con cui procedeva l’attore, mentre lei procedeva “a spazzaneve”).

 

© Umberto izzo – Riproduzione riservata  

Testo della sentenza

fb-share-icon