TRIBUNALE DI ROVERETO; sentenza 14 gennaio 2002, n. 11

TRIBUNALE DI ROVERETO; 14 gennaio 2002, n. 11; Giud. Caterbi, Z. V. (avv.ti D’Angelo, Laitempergher) c. C. s.r.l. (avv. Tezzele) e S. s.p.a. (avv. Visonà).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Bidonvia – Contratto di trasporto – Difficoltà a scendere da parte del trasportato – Infortunio del trasportato – Responsabilità per danni – Sussiste

 

Poiché tra il gestore dell’impianto sciistico di risalita e lo sciatore intercorre un contratto di trasporto, il gestore risponde del danno subito dal trasportato in occasione del trasporto a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (nella specie, il gestore dell’impianto di risalita è stato ritenuto responsabile del danno arrecato ad una trasportata dagli addetti alla bidonvia per averla strattonata nel cercare di disincagliare lo scarpone rimasto incastrato nella pedana di legno del gabbiotto ancora in movimento, anziché procedere all’arresto dell’impianto viste le difficoltà della trasportata).

 

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Testo della sentenza

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