TRIBUNALE DI ROVERETO; sentenza 2 dicembre 1999, n. 386

TRIBUNALE DI ROVERETO; 2 dicembre 1999, n. 386; Giud. Dieni, DI M. A. (avv. Borghesan, Di Mattia, Bertolini) c. Seggiovia S. A. (avv. Zuanni, Larentis) e M. Assicurazioni s.p.a. (avv. Sordelli, Dapor).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Presenza di un dislivello a margine del tracciato – Assenza di segnalazione – Infortunio di uno sciatore – Responsabilità extracontrattuale – Sussistenza

 

Rientra negli obblighi di prudenza incombenti sui gestori di piste da sci quello di assicurare una corretta manutenzione che permetta di evitare tempestivamente situazioni di pericolo, tra cui la predisposizione di idonee segnalazioni (nella specie, il gestore degli impianti sciistici è stato ritenuto responsabile dell’infortunio di un utente della pista per essere rovinosamente caduto a causa della presenza di un muretto ai margini del tracciato ma non adeguatamente segnalato né visibile).

 

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Testo della sentenza

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