TRIBUNALE DI ROVERETO; sentenza 20 ottobre 1995, n. 345

TRIBUNALE DI ROVERETO; 20 ottobre 1995, n. 345; Pres. Pradi, Est. Pradi; X (Avv. Pedò, Giavaldi) c. maestro (Avv. Malossini) e scuola di sci (Avv. Malossini) e I. Assicurazioni (Avv.Visonà)

 

Responsabilità civile – Sci – Maestro e Scuola di sci – Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale – Infortunio di un allievo – Colpa – Non sussistenza

 

L’istruttore e la scuola di sci non rispondono dei danni subiti dai propri allievi a seguito di cadute che possono ritenersi, per le condizioni in cui si sono verificate, espressione di un rischio connaturato all’apprendimento dell’attività sciistica, sempreché abbiano adottato tutte le cautele necessarie, in relazione alle capacità tecniche degli allievi, ad evitare simili eventi (nella specie, l’attrice, mentre prendeva parte ad una lezione di sci collettiva, veniva investita da un’altra allieva del corso, riportando una lesione al ginocchio destro. La responsabilità del sinistro viene imputata al maestro di sci ed alla scuola per aver condotto gli allievi su una pista non adeguata alle loro capacità, facendoli scendere, oltretutto, in “fila indiana” e senza far tener loro una prudenziale distanza di sicurezza. Alla luce delle risultanze probatorie acquisite al processo tramite la consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale esclude la responsabilità dei convenuti per carenza di colpa e di nesso di causalità, presupposti indefettibili sia della responsabilità contrattuale che di quella extracontrattuale. Un ruolo decisivo nella decisione del Tribunale ha senz’altro avuto la positiva valutazione della condotta del maestro di sci improntata a criteri di prudenza e diligenza: la stessa tecnica di discesa in fila indiana corrisponde, infatti, a criteri di buona didattica, perché idonea ad evitare che sciatori estranei al corso intersechino la traiettoria degli allievi).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

fb-share-icon