TRIBUNALE DI ROVERETO; sentenza 21 ottobre 1994, n. 362

TRIBUNALE DI ROVERETO; 21 ottobre 1994, n. 362; Pres. Caterbi, rel. Florit, M. T. M. (avv.ti Ravagni, Pallaoro) c. G. P. Scuola (avv. Deflorian) e Sciovie X s.r.l. (avv. Visonà).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Skilift – Fase di sganciamento – Infortunio dello sciatore – Nesso di causalità – Onere della prova

 

Tanto che si ipotizzi la responsabilità contrattuale che quella extracontrattuale del gestore dell’impianto di skilift, incombe sull’attore danneggiato l’onere di dimostrare il nesso di causalità tra il danno subito in fase di sganciamento dall’impianto ed il fatto del gestore.

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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