TRIBUNALE DI ROVERETO; sentenza 8 gennaio 2002, n. 3

TRIBUNALE DI ROVERETO; 8 gennaio 2002, n. 3, Giud. Dies, L. C. (avv.ti Sartori, D’Ippolito) c. C. S. F: s.r.l. (avv. Tezzele) e I. Ass. s.p.a. (avv. Baroni).

  

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Cabinovia – Contratto di trasporto – Fase di discesa del trasportato – Mancata assistenza da parte del personale addetto – Infortunio del trasportato – Responsabilità per danni – Sussistenza

 

Posto che tra il gestore dell’impianto sciistico di risalita e lo sciatore sussiste un contratto di trasporto e che rientra tra le obbligazioni del gestore quella di pronta assistenza alle operazioni di salita e di discesa degli utenti, quest’ultimo è responsabile del danno subito dallo sciatore in fase di discesa da una cabinovia a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (nella specie, è stato ritenuto responsabile ex art. 1681 c.c. il gestore dell’impianto di cabinovia per il danno subito da una trasportata in fase di discesa dal mezzo a causa della maldestra assistenza prestata dal personale addetto presente alla stazione di arrivo).

 

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Testo della sentenza

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