TRIBUNALE DI ROVERETO; sentenza 8 maggio 1987, n. 107

TRIBUNALE DI ROVERETO; 8 maggio 1987, n. 107; Pres. Zamagni, rel. Chiaro, A. B. e P. L. (avv.ti Binda, Ballardini) c. S. di B. L. (avv. Visonà).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti – Skilift – Contratto di trasporto – Investimento del trasportato da parte di un conducente di slittino-bob – Responsabilità per danni – Interruzione del nesso di causalità

 

Posto che il rapporto che lega il gestore dello skilift allo sciatore configura un contratto di trasporto, il gestore non è responsabile del danno subito dal trasportato che sia interamente riconducibile al fatto del terzo (nella specie, non si è ritenuto responsabile il gestore dello skilift dei danni riportati dallo sciatore trasportato per essere stato investito durante il tragitto da un conducente di slittino-bob sconfinato nel tracciato di risalita e rimasto anonimo).

 

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Testo della sentenza

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