TRIBUNALE DI ROVERETO; sentenze 31 maggio 2003 n. 94

TRIBUNALE DI ROVERETO; 31 maggio 2003 n. 94, Giud. Perilli, L. S. (avv. Giovanazzi) c. Impresa Individuale X (avv. Ballardini) e Scuola di sci X (avv. De Finis, Colla).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Contratto di Skipass – Responsabilità contrattuale – Sussistenza – Onere della prova.

 

Posto che il gestore degli impianti sciistici è contrattualmente responsabile non solo dell’adempimento della prestazione di trasporto dello sciatore a monte, ma anche per l’adempimento della prestazione di predisposizione di piste di discesa sicure, incombe sullo sciatore danneggiato dimostrare la violazione dell’obbligo di garantire la sicurezza della pista, anche in ragione delle sue caratteristiche di pericolosità e pendenza, da parte del gestore (nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, si respingeva la domanda attorea tesa al risarcimento del danno subito da uno sciatore per non essere stato trattenuto dalle reti di protezione presenti ai bordi della pista e non ancorate al suolo ed essere perciò caduto in un dirupo, in quanto non si è dimostrato l’obbligo di installare reti più resistenti da parte del gestore visto che le caratteristiche di pendenza (prossima al 6%) e pericolosità del tracciato della pista non erano tali da richiedere la collocazione di reti protettive).

 

© Umberto izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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