Tribunale di Sondrio, sentenza 17 ottobre 2013, n. 313

Tribunale di Sondrio, sentenza 17 ottobre 2013, n. 313; Giud. FUZIO ­– N.P.G. (avv. Caelli) c. Ski Area San Rocco s.r.l. + 3, con la chiamata in causa di Carosello 3000 s.r.l. + 6

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore dell’area sciabile – Delimitazione dell’area sciabile – Art. 17 l. n. 363/03 – Inapplicabilità – Fattispecie

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore dell’area sciabile – Delimitazione dell’area sciabile Infortunio di sciatore fuori pista – Responsabilità ex art. 2051 c.c. – Responsabilità contrattuale – Concorso di colpa del danneggiato – Non sussiste

 

 

I gestori delle aree sciabili fra le quali insista un percorso di collegamento (ski weg) non possono invocare l’esclusione di responsabilità prevista dell’art. 17 l. n. 363/03 per i danni occorsi a uno sciatore precipitato in un dirupo transitando su detto percorso, ove, sebbene il percorso non sia compreso nell’area sciabile descritta dalle planimetrie allegate alle autorizzazioni all’apertura dell’area sciabile ottenute dai gestori, risulti che prima del sinistro lo ski weg fosse regolarmente utilizzato da un numero consistente di sciatori e che gli stessi gestori avevano provveduto alla battitura dello ski weg per rendere più sicuro il transito dell’utenza.

 

 

I gestori delle aree sciabili collegate tramite un percorso di collegamento (ski weg) rispondono solidalmente, sia in via extracontrattuale in base agli artt. 2043 e 2051 c.c. che contrattualmente a seguito dell’acquisto dello skipass, nei confronti dello sciatore infortunatosi transitando su tale percorso, ove omettano di segnalare con opportuni cartelli e delimitazioni la circostanza che il tratto di pista è posto all’esterno dell’area sciabile, né, in difetto di tali precauzioni, può essere ascritto allo sciatore infortunatosi un concorso di colpa nella verificazione del sinistro in cui è incorso.

 

 

Testo della sentenza

 

 

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