Tribunale di Trento; 23 aprile 2013

Tribunale di Trento; 23 aprile 2013; Giud. Attanasio, B.N. e O.V. in proprio e nella loro qualità di legale rappresentanti del figlio minore O.M. (avv.ti Ferrante, Costanza e Caimi) contro La Valle Bianca s.p.a. (avv. Wegher).

 

Responsabilità civile – Sci – Sciatore minorenne precipitato in un burroneGestore dell’area sciabile – Contratto per la fruizione dell’area sciabile – Inadempimento – Prova del titolo del contratto – Non sussiste 

 

Responsabilità civile – Sci – Sciatore minorenne precipitato in un burrone – Mancato ancoraggio della rete di protezione –  Responsabilità del gestore dell’area sciabile ex art. 2051 c.c. – Sussiste

 

L’utente dell’area sciabile che intenda far valere l’inadempimento del  contratto per la fruizione dell’area sciabile deve provare l’esistenza del titolo, in mancanza del quale non può sperimentare la tutela contrattuale.

 

Al gestore di un’area sciabile si applica la disciplina prevista dall’art. 2051 c.c.; ne consegue che, in caso di sinistro e conseguente caduta oltre le barriere di protezione della pista dovuta allo scorretto montaggio della rete protettiva a causa dell’assenza di un moschettone, incombe su costui l’onere di provare l’esistenza del caso fortuito, ovvero che la mancanza del moschettone medesimo fosse dovuta a qualche circostanza imprevedibile verificatasi in tempi tali da non consentire un intervento tempestivo volto a porvi rimedio. (Nel caso di specie, un minore stava eseguendo una discesa quando, al fine di evitare una collisione con altro utente, collideva con una rete di protezione che, a causa dell’assenza di un moschettone di ancoraggio, si sganciava non arrestando la sua corsa. A causa di ciò, precipitava riportando lesioni. I genitori del minore convenivano in giudizio il gestore dell’area sciabile allegando, in primis, l’esistenza di un rapporto contrattuale, e, in subordine, la responsabilità ex art. 2051 c.c. La convenuta, per converso, asseriva che il sinistro dovesse essere ricondotto esclusivamente alla condotta imprudente dello sciatore, a nulla rilevando la mancanza del moschettone de quo, che nel complesso non aveva determinato l’inadeguatezza del sistema di contenimento. Il Giudice, rilevata l’applicabilità del regime extracontrattuale, poiché gli attori non avevano provveduto a produrre in giudizio il titolo del contratto per la fruizione dell’area sciabile, statuiva che per affermare la responsabilità ex art. 2051 deve essere provato il nesso causale fra l’evento dannoso e la cosa, che resta escluso, ove ciò sia ascrivibile a caso fortuito riconducibile a un fattore esterno imprevedibile. Dalle risultanze probatorie, emergeva che la società convenuta non aveva adempiuto all’onere probatorio su di essa gravante, in quanto non vi era dimostrazione che la mancanza di quel moschettone fosse dovuta a qualche accidente, verificatosi in tempi tali da non consentirle un intervento tempestivo volto a porvi rimedio).

 

 

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REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TRENTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Giudice di Trento, nella persona della dott.ssa Monica Attanasio, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa portante il n. 2595 R.G., anno 2009 riservata per la decisione all’udienza del giorno 24-10-2012 promossa con atto di citazione notificato in data 20-6-2009

 

DA

 

B.N. e O.V., in proprio e nella loro qualità di legale rappresentanti del figlio minore O.M. rappresentati e difesi, in forza di procura a margine dell’atto introduttivo, dagli avv.ti Marco Ferrante, Alessandra Costanza e Antonio Caimi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Trento, v. Romagnosi n. 26

– ATTORI –

 

CONTRO

 

LA VALLE BIANCA S.p.A. rappresentato e difeso, per mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione, dall’avv. Maurizio Wegher del foro di Trento, presso il cui studio in Trento, v. Malfatti n. 27, elegge domicilio

– CONVENUTO –

 

INPUNTO: risarcimento danni

 

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 20 giugno 2009 B.N. e O.V., in proprio e nella loro qualità di legali rappresentanti del figlio minore O.M., esponevano che il giorno 5 marzo 2007 il figlio era incorso in un incidente sciistico, riportando lesioni gravissime: quel giorno Mirco, che all’epoca dei fatti aveva 13 anni, durante la discesa dalla pista da sci denominata “Paganella 2” era precipitato in

un burrone a causa del mancato ancoraggio della rete di protezione. Affermata la responsabilità della La Valle Bianca S.p.A., società che gestiva l’impianto sciistico, di natura contrattuale in quanto

originata dal contratto di ski-pass, ovvero extracontrattuale ex art. 2051 c.c., la convenivano in giudizio, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti dal figlio e da loro stessi in conseguenza del sinistro. La convenuta, ritualmente costituitasi, instava per la reiezione delle domande attoree, negando l’esistenza di una propria responsabilità in ordine all’incidente, interamente attribuibile alla condotta incauta del minore, resosi responsabile della violazione dell’art. 30 ter, comma 2, lett. a), del regolamento per l’esecuzione della L.p. 21 aprile 1987, n. 7, e dell’art. 9 della L. 24 dicembre 2003, n. 263: poiché lo stesso minore aveva dichiarato di essersi diretto verso la rete di protezione al fine di evitare altro sciatore fermo in mezzo alla pista, doveva escludersi che lo stesso procedesse a velocità moderata; per altro verso, il fatto che mancasse un moschettone di sicurezza alla base della rete non determinava la totale inadeguatezza del sistema di contenimento, in quanto altri moschettoni ne assicuravano l’aderenza al terreno, e la circostanza che, ciò non ostante, l’O. era precipitato nel burrone costituiva ulteriore conferma del suo comportamento imprudente ed imperito; in ogni caso, il fatto del terzo sciatore, che aveva sostato in mezzo alla pista contravvenendo al disposto dell’art. 30 ter, comma 2, lett. e), del regolamento per l’esecuzione della L.p. 21 aprile 1987, n. 7, e dell’art. 13 della L. 24 dicembre 2003, n. 263, integrava, in eventuale concorso con l’incapacità dell’attore di evitare l’ostacolo, gli estremi del caso fortuito. Faceva inoltre presente che una responsabilità contrattuale del gestore degli impianti di risalita non era configurabile in mancanza di una clausola espressa o tacita dalla quale desumere l’assunzione da parte del gestore di uno specifico obbligo di manutenzione dell’area sciabile, mentre, per quel che concerneva la responsabilità extracontrattuale, esclusa quella prevista dall’art. 2051 c.c., per la configurabilità di una responsabilità da cose in custodia era necessaria la prova di una specifica idoneità lesiva della cosa e del nesso causale tra cosa e danno. In subordine, chiedeva che le somme pretese dagli attori venissero ridotte in relazione al concorso di colpa del danneggiato.

Concessi i termini previsti dall’art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione di prove testimoniali e espletamento di consulenza medico legale, per essere quindi trattenuta a sentenza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all’udienza del giorno 24 ottobre 2012, con assegnazione alle parti dei termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

 

Motivi della decisione

Con sentenza n. 2563 del 06 febbraio 2007 la Suprema Corte ha affermato che il contratto di “ski-pass” – che consente allo sciatore l’accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito – presenta i caratteri propri di un contratto atipico nella misura in cui il gestore dell’impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall’impianto di risalita, con derivante obbligo a suo carico della manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento.

Nella stessa sentenza la Corte ricorda poi come, secondo il suo più recente orientamento, la responsabilità da cose in custodia riguardi tutti i danni dalla cosa custodita cagionati sia per sua intrinseca natura sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, “così negando il fondamento di una classificazione fondata sul parametro della pericolosità e riaffermando l’applicabilità della disposizione dell’art. 2051 c.c., sul semplice presupposto del nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa, e perciò anche per le cose inerti”.

Nell’un caso come nell’altro, peraltro, occorre l’esistenza di nesso causale fra l’evento dannoso e la cosa o fra l’evento e la violazione dell’obbligazione di natura contrattuale, nesso che resta escluso ove l’evento sia ascrivibile a caso fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale (ravvisabile, nel caso di responsabilità da cose in custodia, sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sè prodotto l’evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, sia nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell’evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale e per ciò stesso imprevedibile). Tanto premesso, va osservato che nella specie non può revocarsi in dubbio che su Valle Bianca gravasse un obbligo di manutenzione delle piste da sci, se non di origine contrattuale – agli atti non è prodotto il contratto di “ski pass” stipulato dall’attore -, a mente dell’art. 2051 c.c., in quanto custode e gestore delle piste medesime: tale qualità non è seriamente contestata dalla convenuta, e risulta del resto dalle stesse difese da essa svolte (così, in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., Valle Bianca ha articolato una serie di capitoli di prova intesi a dimostrare che le reti e gli ancoraggi presenti nella pista “Paganella 2” corrispondevano a quelle prescritte dalla Provincia Autonoma di Trento al momento del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della pista, e che le une e gli altri erano stati ispezionati nel corso della stagione invernale da propri dipendenti addetti al controllo delle piste).

Inoltre, mentre è certo che al momento del sinistro la rete risultò essere priva di un moschettone di sicurezza (cfr. l’annotazione di servizio in data 5 marzo 2007 della Polizia di Stato – Distaccamento Sciatori di Andalo), la convenuta non è riuscita a dimostrare l’esistenza del caso fortuito. Ed invero, Valle Bianca non ha provato che la mancanza di quel moschettone fosse dovuta ad un qualche accidente, verificatosi in tempi tali da non consentirle un intervento tempestivo volto a porvi rimedio (i testi dalla stessa introdotti hanno genericamente confermato l’attività di ispezione delle piste e delle reti di protezione da essi compiuta, senza nulla riferire, però, con specifico riferimento ai controlli effettuati in quel giorno e su quel tratto di pista ed alla presenza o meno del moschettone all’atto dell’ispezione); né, d’altro canto, il fattore esterno, idoneo a determinare autonomamente l’evento dannoso, può essere identificato nella condotta del minore, in sè e per sè considerata ovvero in concorso con la presenza di uno sciatore fermo sulla pista da sci: il teste R.A. ha, infatti, riferito che al momento del sinistro Mirco stava sciando a spazzaneve, la qual cosa esclude che, come sostenuto dalla convenuta, egli stesse procedendo a velocità elevata.

Passando alla liquidazione dei danni patiti dagli attori, il C.t.u., dr. Daniele Righi, ha accertato che in conseguenza del sinistro O.M. ebbe a riportare “delle ferite escoriative al volto esitate in cicatrici implicanti un danno estetico, seppur modesto”, “una ferita profonda a livello del ginocchio sinistro con interessamento capsula articolare esitata in un ‘ampia cicatrice di certo disestetica, anche se non avente implicazioni di ordine funzionale al ginocchio”, “la frattura scomposta in 3 segmenti del femore sinistro, esitata in una procurvazione del segmento osseo con conseguente riduzione dell’arto inferiore sinistro”, “la frattura della rotula sinistra, con ipomobilità rotulea e suo disformismo”. Il C.t.u. ha quindi quantificato i postumi che ne sono derivati nella misura del 19%,

accertando inoltre un danno biologico temporaneo di cinque mesi (di cui 45 giorni al 100%, 30 giorni al 75%, 45 giorni al 50% ed i restanti 30 giorni al 25%). Alla stregua dei parametri dettati dalle tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate al 2013, il danno non patrimoniale permanente può essere liquidato nella complessiva somma di Euro 96.458,70, determinato maggiorando nella misura del 30% il valore fissato in dette tabelle per la fascia di età corrispondente a quella che l’attore aveva al momento del sinistro e per la percentuale di invalidità accertata dal C.t.u., maggiorazione giustificata sia dal fatto che alcune delle lesioni riportate dal minore sono suscettibili di dar luogo in futuro a complicanze (v. pag. 7 della relazione di consulenza, ove si prevede, come conseguenza della frattura della rotula, “lo sviluppo futuro di un’artrosi deformante femero-patellare, per incongruenza delle superfici articolari, con aggravio del quadro funzionale in particolare della limitazione all’estensione”), sia dall’incidenza dei postumi, obiettivati in un deficit in estensione del ginocchio di circa 4-5, un deficit in flessione di circa 20, ed un accorciamento dell’arto di circa 2 cm., sull’attività sportiva/ ricreativa svolta dal minore prima del sinistro (cfr. pagg. 7 e 8 della relazione ed i documenti nn. 33 e 34 del fascicolo attoreo, da cui risulta che Mirco era tesserato presso la Federazione Italiana di Danza Sportiva e che, sebbene abbia ripreso gli allenamenti dopo la forzosa interruzione dovuta alla riabilitazione cui ha dovuto sottoporsi a causa dell’infortunio, presenta difficoltà e non potrà verosimilmente più raggiungere i risultati ottenuti in precedenza).Il danno non patrimoniale temporaneo può essere poi liquidato nella complessiva somma di Euro 14.040,00 di cui Euro 6.480,00 per i primi 45 giorni al 100%, Euro 3.240,00 per 30 giorni al 75%, Euro 3.240,00 per altri 45 giorni al 50%, ed Euro 1.080,00 per i restanti 30 giorni al 25%.

Per quel che poi concerne i danni patiti dai sig.ri B.N. e O.V., vengono innanzi tutto in considerazione le spese mediche dagli stessi sostenute, per un importo complessivo di Euro 5.619,23, documentate e ritenute congrue dal C.t.u., salvo soltanto che per la consulenza psicologica: peraltro, poiché lo stesso dr. Righi dà atto che, all’epoca, nel 2009, essa aveva portato ad accertare un disturbo post traumatico da stress, tale consulenza non può ritenersi meno “congrua” di quella medico legale. Congrua appare infine la richiesta attorea di risarcimento nella misura di Euro 50.000,00 dei danni non patrimoniali e patrimoniali sofferti, in proprio, dai sig.ri B. e O. – quantificati, rispettivamente, in Euro 33.288,00 ed in Euro 16.712,00 -, considerati, da un lato, i disagi e l’ovvia sofferenza patiti dai genitori del minore a causa del “calvario” cui il figlio ha dovuto sottoporsi in conseguenza del sinistro, e gli altrettanto ovvi timori che essi hanno potuto provare in ordine al suo futuro, e, dall’altro, la documentata perdita di un’occupazione lavorativa a tempo indeterminato con compenso lordo mensile di Euro 1.137,00 oltre ad Euro 250,00 per assegni familiari. Le somme riconosciute in favore degli attori B.N. e O.V. a titolo di risarcimento del danno patrimoniale rifusione delle spese mediche sostenute devono essere rivalutate in base agli indici Istat(…) applicabili al periodo e quindi maggiorate degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata a decorrere dal giorno dell’infortunio per la somma di Euro 33.288,00 e a decorrere dai singoli esborsi quanto alle somme dovute a titolo di rifusione delle spese mediche, sino al giorno del saldo effettivo. Ogni altra somma andrà devalutata dall’1-1-2013 al giorno del sinistro, e quindi via via rivalutata in base agli indici Istat applicabili al periodo e maggiorata degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate sino al giorno del saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate alla stregua dei parametri dettati dal Regolamento emanato in attuazione dell’art. 9 del D.1. n. 1/2012, convertito con modificazioni con 1. n. 27/2012, dal momento che la prestazione professionale è stata in parte svolta successivamente all’entrata in vigore di tale Regolamento (cfr. Cass., S.u., 12 ottobre 2012, n. 17406).

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

 

P.Q.M.

 

Il Giudice di Trento, dott.ssa Monica Attanasio, nella causa portante il n. 2596/2009 R.G., promossa da B.N. e O.V., in proprio e quali legali rappresentanti del figlio minore O.M., avverso La Valle Bianca S.p.A., definitivamente decidendo:

Accertata e dichiarata l’esclusiva responsabilità della convenuta La Valle Bianca S.p.A. in ordine alle lesioni riportate da O.M. in data 5 marzo 2007, condanna la convenuta, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di Euro 110.498,70 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal minore O.M., ed alla somma di Euro 16.712,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto

dagli attori B.N. a O.V., somme da devalutare dall’1-1-2013 al giorno del sinistro, e quindi via via rivalutate in base agli indici Istat applicabili al periodo e maggiorate degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata sino al giorno del saldo effettivo.

Condanna inoltre al Valle Bianca S.p.A., come sopra rappresentata, al pagamento in favore degli attori della somma di Euro 38.907,23 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale sofferto dagli attori B.N. e O.V., con la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istata applicabili al periodo e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate a decorrere dal giorno dell’infortunio per la somma di Euro 33.288,00, ed a decorrere dai singoli esborsi quanto alle somme dovute a titolo di rifusione delle spese mediche, sino al giorno del saldo effettivo.

Condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori, liquidate in complessivi Euro 15.508,00, di cui Euro 508,00 per spese ed il residuo per compenso, oltre Iva e Cpa.

Pone le spese di C.t.u. definitivamente a carico della convenuta.

Sentenza esecutiva.

 

Così deciso in Trento, il 17 aprile 2013.

 

Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2013.

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