TRIBUNALE DI TRENTO; 24 settembre 2004, n. 408

TRIBUNALE DI TRENTO, 24 settembre 2004 n. 408/04; Giud. Flaim; Imp. X (avv. De Bertolini)

 

Responsabilità penale – Omicidio colposo – Responsabilità del conducente della motoslitta – Assunzione di fatto della funzione di controllo – Scontro a seguito di discesa notturna col bob – Condanna

 

Il conducente di una motoslitta, assuntosi di fatto il compito di controllare la sicurezza della discesa notturna da un rifugio, risponde del decesso di una persona, che, imboccata per sbaglio una pista pericolosa, perda il controllo del bob e muoia a seguito di un forte urto contro un albero; in particolare il conducente della motoslitta risponde per aver colposamente omesso di controllare che tutti i partecipanti seguissero un percorso prestabilito su una pista facile (nella specie, il Giudice, nel suo iter argomentativo, ritiene che, nel caso di specie, non possa escludersi la responsabilità dei gestori del rifugio, che si erano curati di trasportare gli slittini in quota, avevano incluso il costo del loro noleggio nel prezzo della cena e, consapevoli di offrire un servizio che, per sua natura, consiste in un’attività pericolosa, avevano messo a disposizione una motoslitta e preposto alla sua guida l’imputato, in virtù delle sue qualità professionali – agente della Polizia di Stato, addetto al servizio di assistenza presso le pista di Madonna di Campiglio. Vi è da aggiungere che la discesa a valle con i bob doveva apparire ai gestori come un evento certo, se si considera il numero di slittini presi a noleggio e che tale particolare discesa notturna costituiva l’attrattiva del rifugio. D’altra parte, è rilevante che la motoslitta messa a disposizione non aveva sufficienti posti per trasportare a valle tutti i festeggianti. Ciò premesso, anche l’imputato doveva essere consapevole dei compiti di protezione in favore dei clienti, che i gestori del rifugio gli avevano delegato: infatti, si premuniva di partire solo dopo che tutti gli slittini avevano lasciato il rifugio, durante il tragitto rallentava più volte, si manteneva sempre in coda, e per colpa grave proseguiva oltre la curva sinistrosa, senza aspettare le ragazze e, per tale motivo, non indicava il tragitto da percorrere alla vittima e alla sua amica, determinando quindi il loro sbaglio di direzione e la loro discesa su una pista di notevole difficoltà e pendenza).

 

 © Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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