Tribunale di Trento, sentenza 1 settembre 2016

Tribunale di Trento, sentenza 1 settembre 2016; Giudice Beghini; H.S. (avv. Vita) c. F. (avv. Pusterla) e A. spa (avv. Cristanelli).


Responsabilità civile – Sci – Gestore di un rifugio – Risalita dal rifugio al tracciato mediante funi trainate da un gatto delle nevi – Lesioni subite da uno sciatore durante la risalita –  Contratto di trasporto – Configurabilità – Responsabilità del gestore del rifugio – Sussiste

 


Responsabilità civile – Sci – Gestore di un rifugio – Risalita dal rifugio al tracciato mediante funi trainate da un gatto delle nevi – Lesioni subite da uno sciatore durante la risalita – Concorso di colpa dello sciatore – Esclusione – Fattispecie

Assicurazione – Sci – Gestore di un rifugio – Risalita dal rifugio al tracciato mediante funi trainate da un gatto delle nevi – Lesioni subite da uno sciatore durante la risalita – Domanda di manleva proposta nei confronti dell’istituto assicurativo –  Operatività della polizza assicurativa – Esclusione – Fattispecie

 

Il gestore di un rifugio in quota, che offra un servizio di traporto attuato trainando gli sciatori con un gatto delle nevi munito di funi riservato ai soli utenti che abbiano consumato cibi o bevande nel rifugio, risponde dei danni cagionati  loro durante la fase di trasporto, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, atteso che il rapporto va inquadrato nei termini di un contratto di trasporto. (1)

Non è configurabile il concorso di colpa dello sciatore, che s’infortuni avvalendosi di un servizio di trasporto apprestato dal gestore di un rifugio, per agevolare la salita degli utenti del rifugio mediante un gatto delle nevi munito di funi trainanti, ove risulti che prima del trasporto il gestore non abbia fornito ai trasportati adeguate informazioni  in ordine alle effettive modalità della risalita. (2)

Non può trovare accoglimento la domanda di manleva proposta dal gestore di un rifugio all’assicuratore della r.c. per i danni prodotti a terzi dall’attività di un gatto delle nevi, in caso di danni occorsi a uno sciatore mentre veniva trainato dal mezzo per raggiungere il rifugio in quota, attesa l’inoperatività della polizza discendente dalla considerazione che i tracciati sciistici non possono considerarsi strada od area ad uso pubblico o a questa equiparata, aperta a un numero indeterminato di persone, e che il trasporto per trascinamento a fune degli sciatori effettuato dal gatto delle nevi identifica un impiego del mezzo del tutto improprio. (3)

 

Nel caso in esame, uno sciatore aveva usufruito di alcuni servizi offerti dal gestore di un rifugio in quota che ai soli clienti paganti aveva messo a disposizione, per il ritorno in pista, un gatto delle nevi munito di funi. Durante la fase di trasporto, giunto in prossimità del “fine corsa”, il gatto, anziché rallentare, fermarsi e attendere che tutti gli sciatori avessero abbandonato ciascuno la propria fune, operava una rapida manovra di svolta al fine di ridiscendere verso il rifugio. A seguito del repentino cambio di direzione, alcune funi, abbandonate da altri sciatori, si attorcigliavano alle caviglie di un altro utente trasportato, che veniva trascinato per diversi metri verso valle riportando delle lesioni al bacino e agli arti inferiori. In sede processuale, il giudice qualificava il rapporto nei termini di un contratto di trasporto a titolo oneroso, poiché il servizio di risalita non era stato offerto a tutti gli sciatori indistintamente, bensì solamente a coloro che nel rifugio che avessero consumato cibi e/o bevande. Pertanto, in applicazione dell’art. 1681 c.c., comma I, era onere del convenuto provare di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno; onere non assolto. Inoltre, veniva altresì escluso il concorso di colpa dello sciatore leso, atteso che nessuna informazione-istruzione gli era stata fornita in merito alle modalità di svolgimento della risalita; sulla scorta di valutazione medico-legale, veniva ritenuta circostanza irrilevante, ai fini dell’attribuzione della responsabilità, l’essersi rialzato e l’essersi messo nuovamente gli sci ai piedi, aspettando solo il giorno seguente per recarsi al pronto soccorso.
In relazione alla domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti dell’assicurazione, terza chiamata, il giudice la rigettava ritenendo inoperante la polizza, atteso che, in primo luogo, non potevano ritenersi applicabili le norme in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, posto che l’area nella quale era avvenuto il sinistro, un tracciato sciistico, non può qualificarsi secondo il codice della strada, una strada o un’area ad uso pubblico o a questa equiparata, aperta ad un numero indeterminato di persone; in secondo luogo, il trasporto a fune effettuato dal gatto delle nevi era da considerarsi, all’evidenza, al di fuori di ogni disposizione di legge, costituendo un uso del mezzo in modo del tutto improprio.

Di seguito il testo della sentenza.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica,

pronunzia la presente

S E N T E N Z A

nel proc. n. 700058/2012 RG

promosso da

H. S.

con l’avv. Laura Vita

contro

F.

con l’avv. Eugenia Pusterla

con la chiamata in causa di

A. SPA

con l’avv. Vittorio Cristanelli

OGGETTO: responsabilità civile

MOTIVAZIONE

La presente motivazione viene redatta nella forma prevista dall’art. 132 n. 4 c.p.c. (come modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18.06.2009, n. 69), in base al quale la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (il testo precedente prevedeva invece che la sentenza contenesse “la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione”). L’art. 118 disp. att. c.p.c. (nel testo introdotto dall’art. 52, comma 5, della cit. legge 18.06.2009, n. 69), precisa inoltre che “la motivazione della sentenza di cui all’art. 132, secondo comma, n. 4), del codice, consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi” (secondo il testo precedente, invece che, la motivazione consisteva nell’esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione).

Per effetto dell’art. 58, comma 2, della cit. legge 18.06.2009, n. 69, i predetti art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, avvenuta il 4.07.2009. Di qui, la presente motivazione, redatta nella nuova forma.

H. S. ha convenuto – innanzi alla ormai soppressa ed accorpata sezione distaccata di Tione di Trento – F., nella sua qualità di gerente del rifugio (omissis) in comune di Pinzolo (Tn), chiedendo il risarcimento del danno biologico e patrimoniale, per complessivi euro 50.443,00 o altra somma ritenuta di giustizia, subito a causa del sinistro accaduto il 15 marzo 2010, verso le ore 14.30. Espone l’attore che quel giorno, al termine del pranzo consumato in detto rifugio, al fine di raggiungere – con gli sci ai piedi – la pista sovrastante, egli si era servito gratuitamente, a seguito di espresso suggerimento del gestore o comunque di un suo incaricato, del gatto delle nevi che si trovava nei pressi. Detto mezzo era stato munito di funi per il traino delle persone con gli sci ai piedi. L’attore, così come altri avventori, si era attaccato alle fune con le mani. Il gatto iniziava la salita. In prossimità della fine della “corsa”, il gatto, anziché rallentare, fermarsi ed attendere che tutti gli sciatori avessero abbandonato ciascuno la propria fune, operava una rapida manovra di svolta al fine di ridiscendere verso il rifugio. Accadeva così che alcune delle funi abbandonate da taluni sciatori-avventori, si attorcigliavano alle caviglie dell’attore. Questi non riusciva a divincolarsi, cadeva e veniva così trascinato per diversi metri, riportando la frattura del bacino e la distorsione del ginocchio destro. Di qui la sua domanda di risarcimento dei danni subiti.

F. resiste, eccependo preliminarmente la nullità anche della seconda procura alle liti, contestando nel merito la propria responsabilità ed eccependo in ogni caso il concorso di colpa dell’attore, chiamando in garanzia la propria compagnia A. spa.

Autorizzata la chiamata in causa, quest’ultima, oltre ad associarsi alle difese dalla convenuta, contesta l’operatività della polizza.

Assunta la deposizione del teste indicato dall’attore; assunto altresì l’interrogatorio formale del legale rappresentante di F.; espletata ctu medico legale da parte del dott. Guido Cavagnoli, nel contraddittorio dei consulenti di parte nominati dall’attore e da A. spa; scaduti i termini previsti dall’art. 190 c.p.c., la causa passa ora in decisione.

* * * * *

Incontestato – tra le parti – che la prima procura rilasciata dall’attore è nulla, in quanto il difensore italiano l’ha autenticata all’estero e precisamente a Landau in Germania, nullità derivante dal fatto che – come noto – il potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale (v. Cass., sez. un., 16.10.1985, n. 5075); nessun dubbio può invece sussistere circa la validità della seconda procura, rilasciata in Germania il 25.02.2013 con autentica notarile corredata da cd. apostille. E’ noto infatti che, ai sensi del nuovo secondo comma dell’art. 182 c.p.c. (come introdotto dall’art. 46, secondo comma, della legge 18.06.2009, n. 69), nel caso di vizio che determini la nullità della procura, il giudice assegna un termine perentorio per la rinnovazione della stessa, la cui osservanza sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda, fin dal momento della prima notificazione: ciò che è accaduto nella fattispecie. E’ altresì noto che è valida la procura alle liti conferita per atto pubblico rogato da notaio in un paese aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, corredato dalla cd. apostille, contestualmente autenticata ancorché non in lingua italiana, atteso che l’art. 122, primo comma, c.p.c., prescrivendone l’uso, si riferisce agli atti endoprocessuali e non anche a quelli prodromici, per i quali vige il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (v. Cass., sez. un., 2.12.2013, n. 26.937). Quanto al fatto che l’allegata traduzione non sia asseverata, contrariamente a quanto sostenuto da F., ciò non determina senz’altro la nullità della procura 25.02.2013, atteso che, per giurisprudenza costante, il disposto dell’art. 122 c.p.c. che prescrive l’uso della lingua italiana in tutto il processo, non esonera il giudice dall’obbligo di prendere in considerazione qualsiasi elemento probatorio decisivo ancorché espresso in lingua diversa da quella italiana, restando affidato al suo potere discrezionale il ricorso ad un interprete a seconda che sia o meno in grado di comprenderne il significato o che in ordine ad esso sorgano contrasti tra le parti (v. Cass., sez. L, 9.09.1987, n. 7232). Nella fattispecie, la procura rilasciata in Germania il 25.02.2013 con autentica notarile, deve ritenersi valida, poiché risulta che il notaio ha identificato l’attore mediante documento di riconoscimento.

Passando al merito, che il convenuto F., il quale ha in gestione il rifugio ed è proprietario del gatto delle nevi, utilizzi detto mezzo con le modalità descritte dall’attore, al fine di facilitare – “gratuitamente” – il rientro degli avventori sulle piste da sci, può ritenersi un fatto dimostrato, stante l’inequivoca conferma che si rinviene nella deposizione del teste oculare W., il quale ha confermato integralmente anche la dinamica del sinistro esposta dall’attore.

Si è trattato di vero e proprio contratto di trasporto a titolo oneroso, poiché il servizio di risalita era offerto non a tutti gli sciatori indistintamente, ma solo a quelli che nel rifugio che avevano consumato cibi e/o bevande, trovando di conseguenza applicazione l’art. 1681, primo comma, c.c., in base al quale, come noto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Tale prova liberatoria non può certo dirsi fornita dal convenuto F., essendo per contro emerso, come riferito dal cit. teste W., che la caduta dell’attore è stata causata dalla rapida manovra di svolta effettuata dal gatto delle nevi al fine di ridiscendere verso il rifugio.

Alcun concorso di colpa può dirsi esistente in capo all’attore, dovendosi considerare che, sempre come riferito dal teste suddetto, nessuna informazione-istruzione gli era stata fornita da F. in merito alle modalità di svolgimento della risalita.

Alcun concorso di colpa può essergli attribuito nemmeno per essersi rialzato e messo nuovamente gli sci ai piedi dopo l’infortunio ed aver atteso fino al giorno dopo, prima di recarsi al pronto soccorso dell’ospedale di Cles, ove veniva ricoverato: a pagg. 6 e 7 del suo elaborato, il ctu dott. Guido Cavagnoli ha esaurientemente escluso che ciò possa aver influito sulle lesioni da lui già riportate oppure sulla durata della convalescenza.

Appurata in tal modo la responsabilità di F., passando ora alla liquidazione del danno non patrimoniale, sulla base della ctu (la quale ha accertato che l’attore ha riportato “distorsione del ginocchio destro con lesione legamentosa complessa nonché diastasi della sinfisi pubica, operata”), e delle tabelle milanesi esso può essere quantificato come segue:

   
 

Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2016

   
 

Età del danneggiato alla data del sinistro

74 anni

 

Percentuale di invalidità permanente

13%

 

Punto base danno non patrimoniale

€ 3.215,04

   
 

Punto base I.T.T.

€ 96,00

 

Giorni di invalidità temporanea totale

75

 

Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%

30

 

Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%

40

 

Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%

30

   
 

Danno risarcibile

€ 26.540,00

 

Aumento personalizzato

€ 38.748,00

   
 

Invalidità temporanea totale

€ 7.200,00

 

Invalidità temporanea parziale al 75%

€ 2.160,00

 

Invalidità temporanea parziale al 50%

€ 1.920,00

 

Invalidità temporanea parziale al 25%

€ 720,00

 

Totale danno biologico temporaneo

€ 12.000,00

   
 

Totale euro 50.748,00, oltre accessori di legge

 
           

Oltre a ciò può essere equitativamente riconosciuta all’attore l’ulteriore somma di euro 1.000,00 per le spese usualmente sostenute in occasione di eventi del genere, oltre ad euro 120,00 per le spese del procedimento di mediazione ed euro 623,10 per le spese di ctp: sommano euro 1.743,10.

Per quanto riguarda la domanda di manleva proposta da F. nei confronti di A. spa, quest’ultima, come detto, ha contestato l’operatività della polizza.

Tale contestazione deve ritenersi fondata, atteso che, in primo luogo, non possono applicarsi le norme in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, posto che l’area in cui è avvenuto il sinistro, non può certo considerarsi strada od area ad uso pubblico o a questa equiparata, aperta ad un numero indeterminato di persone (come ribadito infatti anche da Cass., sez. III, 24.03.2015, n. 5854, la disciplina sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per circolazione di veicoli, di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, ora sostituita dagli artt. 122 e ss. del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, presuppone che il sinistro sia avvenuto in strade od aree ad uso pubblico, o a queste equiparate, che siano accessibili ad una molteplicità indifferenziata di persone); in secondo luogo, il trasporto a fune effettuato dal gatto delle nevi di F., si pone all’evidenza al di fuori di ogni disposizione di legge, costituendo un uso del mezzo in modo del tutto improprio. Di qui il rigetto della domanda di manleva.

Tra l’attore e la convenuta, le spese di giudizio, comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza (il difensore dell’attore ne ha chiesto la distrazione). La liquidazione del compenso professionale deve essere effettuata in base ai criteri previsti dal D.M. 10.03.2014, n. 55, atteso che l’art. 28 dello stesso D.M. prevede che essi debbano applicarsi alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, avvenuta il 3.04.2014. A causa dell’incertezza della lite, vanno invece compensate tra la convenuta e la Compagnia terza chiamata.

P Q M

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, condanna F. a pagare all’attore la somma di euro 50.748,00, con interessi legali dalla data odierna sino al saldo, oltre interessi legali sulla stessa somma, devalutata alla data del sinistro (15.03.2010) e rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla somma di euro 1.743,10 con interessi legali dalla data media dell’1.01.2014.

Rigetta la domanda di manleva proposta da F. nei confronti di A. spa.

Condanna F. a rifondere le spese di giudizio all’avv. Laura Vita, liquidandole per nella somma di euro 7.795,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori di legge.

Le compensa invece tra F. e A. spa.

Pone infine le spese di ctu definitivamente a carico di F..

In caso di diffusione del presente provvedimento, anche per finalità di mera informazione giuridica, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche in esso indicate (art. 52 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196; e delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2.12.2010, in G.U. 4.01.2011).

Trento, 1 settembre 2016

 

                                                    

                                                                                     Il Giudice

       – dott. Roberto Beghini –

 

Depositata in cacelleria l’1 settembre 2016

 

 

 

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