TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 10 maggio 2002, n. 394

TRIBUNALE DI TRENTO, 10 maggio 2002, n. 394; Giud. Solinas, M. F. (avv.ti Papino, Collini) c. Funivie M. C. s.p.a. (avv. Fronza).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Collisione con un cannone sparaneve – Infortunio di uno sciatore – Onere della prova

 

Posto che nessuna norma di prudenza impone ai gestori di proteggere tutti i margini delle piste, lo sciatore infortunatosi uscendo di pista in un punto privo di reti di protezione ha l’onere di allegare e dimostrare i fatti posti a fondamento della sua pretesa, dimostrando in particolare la circostanza  che la particolare conformazione del luogo dell’incidente costituisca un’insidia comportante un grave rischio di uscita di pista, che richiede l’allestimento di misure di protezione.

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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