TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 11 gennaio 1999, n.2

TRIBUNALE DI TRENTO; 11 gennaio 1999, n.2; Giud. Giuliani, F. M. (avv. Sangiorgio) c. C. impianti a fune s.r.l. (avv. Larentis).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Seggiovia – Contratto di trasporto – Fase di discesa dal mezzo – Presenza di ghiaccio sulla rampa di discesa – Infortunio di uno sciatore – Omesso tempestivo arresto dell’impianto – Responsabilità per danni – Onere della prova

 

Lo sciatore che intenda chiedere al gestore degli impianti sciistici il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta occorsa in fase di discesa dall’impianto, adducendo la cattiva manutenzione della piattaforma di discesa e l’omesso arresto tempestivo dell’impianto medesimo, non è esonerato dall’onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del gestore ed l’evento dannoso, sia che invochi una responsabilità di tipo contrattuale (ex art. 1681 c.c.) che extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) (nella specie, non risulta in atti la prova che la caduta dello sciatore sia imputabile all’omesso trattamento antighiaccio del pavimento in uscita dall’impianto, o ad altra omissione del personale della seggiovia, ed anzi risulta la prova testimoniale che lo sciatore sia caduto per aver incrociato i propri sci con quelli di un altro sciatore in uscita dall’impianto).   

 

Testo della sentenza

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

fb-share-icon