TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 12 agosto 2002, n. 712

TRIBUNALE DI TRENTO; 12 agosto 2002, n. 712; Giud. Adilardi, C. G. (avv. Deflorian) c. X. s.p.a. (avv. Bottamedi).

 

Responsabilità civile  –  Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Skilift – Infortunio di uno sciatore – Omessa vigilanza – Omesso tempestivo arresto dell’impianto – Responsabilità per danni – Sussistenza

 

Posto che sul gestore di impianti sciistici di risalita incombe l’obbligo cautelare di vigilare sulle operazioni di trasporto a monte degli sciatori e che detto obbligo non può ritenersi assolto con la sola predisposizione del numero minimo di addetti previsto dalle speciali disposizioni di sicurezza, dal momento che la condotta del gestore deve in ogni caso essere adeguata in riferimento alle caratteristiche dell’impianto e del percorso dello stesso, il gestore è responsabile del danno subito da uno sciatore durante il trasporto a monte per aver omesso di svolgere un controllo lungo tutto il tracciato, anche a mezzo di strumenti tecnici, che i soli addetti delle stazioni di valle e monte non erano in grado di svolgere in funzione del tempestivo arresto dell’impianto in caso di pericolo (nella specie, in base al principio esposto, è stato condannato il gestore che pure aveva preposto il numero minimo di addetti all’impianto secondo la normativa speciale per i danni subiti da uno sciatore dapprima caduto lungo il tragitto dello skilift e poi rimasto impigliato con la mano destra nel piattello e trascinato ancora per qualche metro, così infortunandosi, senza che gli addetti all’impianto si fossero avveduto del pericolo e di conseguenza abbiano potuto provvedere all’arresto dello skilift).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

 

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