TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 13 marzo 1996, n. 327

TRIBUNALE DI TRENTO; 13 marzo 1996, n. 327; pres. paolucci, rel. fermanelli, t. m. t. (avv. e. fronza) c. X s.r.l. (avv. S. Fronza).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Presenza di una lastra di ghiaccio – Scontro contro le transenne di incanalamento dell’impianto di risalita – Assenza di segnalazioni – Colpa del danneggiato

 

Posto che il gestore risponde a titolo extracontrattuale dei danni subiti dagli sciatori durante la discesa, il gestore non è responsabile per i danni subiti da uno sciatore che siano riconducibili alla presenza di un pericolo oggettivamente percepibile da parte dello sciatore danneggiato mediante l’uso della normale prudenza richiesta nell’esercizio della pratica dello sci (nella specie, una sciatrice si infortunava scivolando sul ghiaccio presente a fine piste e finendo contro le transenne di incanalamento degli sciatori per l’accesso all’impianto di risalita, dopo aver oltrepassato una rete insufficientemente ancorata al suolo. Accertato che la rete non serviva da contenimento ma da semplice delimitazione visiva della pista, e che il tratto finale della pista era pianeggiante, e posto che la presenza di ghiaccio sulla pista è evenienza frequente e agevolmente percepibile da parte degli sciatori – mentre non è stata fornita la prova di una particolare insidiosità del fondo ghiacciato sul luogo dell’incidente -, il giudice ha ricondotto l’evento dannoso nella sua interezza al comportamento colposo della sciatrice).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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