TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 13 marzo 2001, n.303

TRIBUNALE DI TRENTO; 13 marzo 2001, n.303; Giud. Ancona, M. A. (avv. De Finis) c. S. Impianti F. L. s.p.a. (avv. Larentis).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Presenza di un tratto ghiacciato – Improvviso cambio di pendenza – Scarsa visibilità per cannone sparaneve in funzione – Infortunio di uno sciatore – Responsabilità per danni – Concorso di colpa del danneggiato

 

Posto che il gestore di impianti sciistici è responsabile per i danni subiti da uno sciatore per aver creato una situazione di pericolo sul tracciato, concorre la responsabilità dello sciatore danneggiato allorquando la predetta situazione di pericolo sia preventivamente avvistabile e le cui possibili conseguenze siano prevedibili (nella specie, uno sciatore cade infortunandosi in un tratto di pista caratterizzato da un improvviso cambio di pendenza, dalla presenza di ghiaccio e da condizioni di scarsa visibilità a causa della neve artificiale sparata sulla pista da un cannone. Vista la responsabilità del gestore per aver creato il pericolo, si è accertata in giudizio l’imprudenza dello sciatore danneggiato nell’essersi avventurato ad elevata velocità nella zona coperta dal cannone in funzione nonostante ciò comportasse una prevedibile riduzione della visibilità, da cui la condanna del gestore al risarcimento della metà dei danni).

 

© Umberto izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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