TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 14 dicembre 1996, n. 1213

TRIBUNALE DI TRENTO; 14 dicembre 1996, n. 1213; pres. palestra, est. Collino; amministrazione della pubblica istruzione (avvocatura dello stato) c. Pd (avv.stenico)

                                                                          

Responsabilità civile – sci –  Scontro tra sciatori – Sciatore proveniente da monte – Scelta del momento opportuno per intraprendere la discesa – Colpa – Sussiste

 

In caso di scontro fra sciatori, versa in colpa lo sciatore esperto che, provenendo da monte, non sceglie il momento opportuno per intraprendere una discesa e non tiene una condotta adeguata allo stato dei luoghi in ragione della maggiore visibilità di cui gode (nella specie, uno sciatore inizia una discesa su un pista stretta e momentaneamente sgombra nonostante sia presente più a valle, ai bordi della medesima, un gruppo di allievi di una scuola di sci, visibilmente inesperti, in procinto di cominciare gli esercizi sotto la sorveglianza del loro maestro e va a collidere con uno di essi cagionandogli una lesione dei legamenti del ginocchio sinistro, al fine di evitare un altro sciatore rimasto sconosciuto che improvvisamente comincia una discesa in diagonale su ordine del maestro. Il tribunale riconosce la responsabilità esclusiva dello sciatore convenuto per i danni patiti dalla amministrazione scolastica da cui dipende la sciatrice investita per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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