TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 15 aprile 2004, n. 213

TRIBUNALE DI TRENTO; 15 aprile 2004, n. 213; Giud. Solinas, S. C. (avv. Righetti) c. Scuola Italiana Sci T. P. (avv. De Finis) e C. T. s.p.a. (avv. Weghered).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Seggiovia – Corso di sci – Fase di discesa dal mezzo degli allievi – Infortunio di un allievo – Omessa sorveglianza del maestro di sci – Omesso tempestivo arresto dell’impianto di risalita – Responsabilità contrattuale concorrente di scuola di sci e gestore – Sussiste

 

Posta la responsabilità contrattuale del maestro di sci per il danno subito da un suo allievo caduto in fase di discesa dall’impianto di risalita per non aver adeguatamente adempiuto all’obbligo di sorveglianza sui propri allievi, sussiste la concorrente responsabilità contrattuale del gestore per il fatto del proprio dipendente che abbia omesso di arrestare tempestivamente l’impianto di risalita una volta avvedutosi del pericolo (nella specie, durante un corso collettivo di sci, una minore, ostacolata e ostacolando a vicenda gli altri compagni di viaggio, cadeva a terra infortunandosi in fase di discesa dalla seggiovia triposto. La domanda risarcitoria mossa a titolo contrattuale nei confronti di Scuola di sci e gestore degli impianti sciistici è stata accolta in base al principio di cui in massima).

 

©  Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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