TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 15 giugno 2004, n. 44

TRIBUNALE DI TRENTO, 15 giugno 2004, n. 44/2004; G.U SEGNA; X (Avv. DONATI, BROLIS) c. maestro (Avv. ANTOLINI, DE FINIS) e scuola (Avv. ANTOLINI, DE FINIS).

 

Responsabilità civile – Sci – Maestro di sci – Infortunio di un allievo – Responsabilità del precettore – Presupposti

 

Responsabilità civile – Sci – Maestro di sci – Infortunio di un allievo – Colpa – Non sussiste

 

La responsabilità del maestro di sci per gli infortuni subiti dai propri allievi non rinviene la propria disciplina nella norma di cui all’art. 2048, comma 2, c.c., trovando, quest’ultima, applicazione limitatamente ai casi in cui l’allievo cagioni ad altri un danno ingiusto, ma non anche nel caso in cui quest’ultimo procuri una lesione a sè stesso. (1)

 

L’istruttore di sci non risponde dei danni subiti dai propri allievi a seguito di cadute che possono ritenersi, per le condizioni in cui si sono verificate, connaturate al normale rischio insito nella pratica dell’attività sciistica e non invece riconducibili ad un difetto di vigilanza ovvero ad un’imprudente modalità di insegnamento adottata dal maestro, il quale abbia, invece, fatto uso di tutte le cautele necessarie ad evitare un simile evento.

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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