TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 17 ottobre 1980, n. 532

TRIBUNALE DI TRENTO; 17 ottobre 1980, n. 532; Pres. Latorre, Rel. Palermo, A. E. (avv. Micillo, Valcanover) c. X. s.p.a. (avv. Moresco).

 

Responsabilità civile – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Seggiovia – Mano impigliata nella struttura del mezzo – Infortunio di uno sciatore – Omesso tempestivo arresto dell’impianto – Responsabilità per danni – Sussistenza – Concorso di colpa

 

Il gestore di un impianto di seggiovia è responsabile del danno cagionato allo sciatore, già in difficoltà in fase di discesa dal mezzo, per l’omesso tempestivo arresto dell’impianto da parte degli addetti al fine di non aggravare la situazione di pericolo posta in essere dal danneggiato, ma ciò non esclude il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato, che con il proprio comportamento si è messo nella predetta situazione di pericolo (nella specie, uno sciatore rimaneva impigliato con una mano nelle stecche della seggiovia poco prima di scendere dal mezzo. Nonostante gli avvertimenti e le grida di costui e del suo amico gli addetti all’impianto non provvedevano a fermare la seggiovia procurando così lesioni allo sciatore che veniva trascinato forzatamente. Considerato che la situazione di pericolo veniva di per sé posta in essere dal danneggiato medesimo, concorrendo per il 50% alla produzione dell’evento dannoso, il giudice ha condannato il gestore degli impianti di risalita al risarcimento della metà dei danni).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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