TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 19 luglio 1993, n. 741

TRIBUNALE DI TRENTO; 19 luglio 1993, n. 741; Pres. Rel. PAOLUCCI, R. N. (avv. DE FINIS, PECCI) c. Società E. S. S. (avv. GIOVANNINI).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Urto contro la staccionata di delimitazione di un impianto di risalita – Infortunio di uno sciatore – Fatto colposo del danneggiato

 

Il gestore delle piste non è responsabile per i danni subiti da uno sciatore per essersi infortunato a causa dalla presenza di un’insidia visibile, prevedibile ed evitabile tramite una condotta diligente da parte dello sciatore stesso (nella specie, il giudice, tanto con riferimento all’inquadramento della fattispecie nell’ambito dell’art. 2051 c.c., che con riferimento all’ordinaria ipotesi di responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c., ha respinto la domanda volta al risarcimento dei danni subiti da una sciatore finito contro la staccionata di delimitazione della stazione, una volta accertato in giudizio che si trattava di un ostacolo ampiamente visibile anche a distanza, insistente su un terreno pianeggiante tale da consentire agli sciatori di frenare agevolmente).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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