TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 2 dicembre 1997, n. 768

TRIBUNALE DI TRENTO; 2 dicembre 1997, n. 768; Pres. Est. Collino; AE (Avv. Mengoni) c. CNA (Avv.to Pensini)

 

Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatori – Sciatore proveniente da monte – Colpa – Sussiste

 

Responsabilità civile – Sci –  Gestore – Manutenzione – Innevamento imperfetto per ragioni naturali – Colpa – Non sussiste

 

In uno scontro tra sciatori lo sciatore proveniente da monte risponde dei danni cagionati allo sciatore più a valle se il danneggiato, fermo o in movimento che sia, non costituisce ostacolo imprevedibile. (1)

E’ inapplicabile l’art. 2051 c.c. al gestore della pista per incidenti occorsi agli sciatori, non essendo esigibile dal gestore il controllo continuativo della pista in ogni minimo dettaglio, mentre non versa in colpa ex art. 2043 c.c. il gestore che dimostri di aver effettuato regolarmente la manutenzione della pista la notte precedente all’incidente, (nella specie, non viene chiarito se l’attrice investita sia ferma a bordo pista in attesa di ripartire oppure in movimento. Il convenuto chiama in causa il gestore della pista lamentando la presenza sulla pista stessa di buche e spuntoni che obbligano gli sciatori a continui cambi di direzione, ma il giudice ritiene unico responsabile dei danni il convenuto sulla base del ragionamento che non può esigersi dal gestore il controllo della pista in ogni minimo dettaglio, non senza valorizzare la considerazione che nel periodo dell’anno in cui si era verificato l’incidente l’innevamento imperfetto rientra nel normale rischio che lo sciatore si assume). (2)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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