TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 21 febbraio 1975, n. 51

TRIBUNALE DI TRENTO; 21 febbraio 1975, n. 51; Pres. Latorre, Est. Iacoviello; DM e DA (Avv. Prati) c. E.N.P.E.D.E.P (Avv. Fedrizzi). Conferma parzialmente Pret. Cavalese, 5 aprile 1974.

 

Responsabilità civile – Sci – Scontro fra sciatori –  Sciatore minorenne proveniente da monte – Investimento di sciatore a valle – Responsabilità dei genitori – Contenuto della prova liberatoria

 

Ove il proprio figlio minorenne (in epoca in cui il raggiungimento della maggiore età era fissata al compimento dei 21 anni) investa, sciando in posizione ad uovo, una sciatrice posta valle, i genitori non rispondono del danno, sottraendosi alla presunzione di responsabilità sancita a loro carico dall’art. 2048 c.c., se dimostrano di aver impartito al minore una educazione normale in relazione alle condizioni sociali, al carattere del minore ed all’ambiente in cui vive, e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata  (nella specie l’ENPEDEP -Ente Nazionale di Previdenza per i Dipendenti da Enti di Diritto Pubblico- domanda il risarcimento delle spese sostenute per le cure erogate ad una sciatrice che era sta colposamente investita da uno sciatore minorenne proveniente da monte in posizione ad uovo. Il giudice di primo grado condanna l’investitore minorenne in solido col genitore, i quali promuovono appello lamentando l’errata valutazione delle prove testimoniali e l’insussistenza della responsabilità del genitore ex art. 2048 c.c. Il Tribunale accoglie la censura relativa alla responsabilità genitoriale, rilevando come il fatto colposo del minore non sia ricollegabile ad una cattiva educazione impartita dai genitore, e che il carattere del minore, che non aveva mai tenuto comportamenti irregolari, non imponesse ai genitori di esercitare una stretta sorveglianza sul proprio figlio durante la sua permanenza sulle piste).

 

© Umberto izzo – Riproduzione riservata 

Testo della sentenza

fb-share-icon