TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 21 marzo 1981, n. 133

 TRIBUNALE DI TRENTO; 21 marzo 1981, n. 133; Pres. Latorre, Rel. Lallo, M. A. e N. A. (avv. Stenico) c. Azienda Municipalizzata T., D. D. e Comune di Andalo (avv. Moresco).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Cabinovia – Fase di discesa dal mezzo – Infortunio di un passeggero – Responsabilità per danni – Sussiste

 

 

Esclusa l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 2050 c.c., perchè l’esercizio di una cabinovia non configura un’attività pericolosa, il gestore di un impianto di cabinovia risponde dei danni cagionati ai propri trasportati per l’imprudenza o l’imperizia degli addetti all’impianto medesimo (nella specie, un’anziana signora subiva lesioni, cadendo in fase di discesa da una cabinovia dopo essere stata strattonata da un addetto all’assistenza dei trasportati; accertato che l’addetto doveva comportarsi in maniera diversa, data l’età della signora, evitando di incitarla a scendere col mezzo in movimento e provvedendo al contrario ad arrestare l’impianto una volta avvedutosi delle difficoltà della trasportata, il giudice ha condannato in solido gestore e addetto al risarcimento dei danni conseguenti all’incidente).

 

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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