TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 28 luglio 1994, n. 770

TRIBUNALE DI TRENTO; 28 luglio 1994, n. 770; Pres. PAOLUCCI, Est. COLLINO, G.G. (avv. STEFENELLI) c. I. S.p.a. (avv. A BECCARA).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Presenza di un canale di cemento che fiancheggia il tracciato – Assenza di idonee protezioni – Responsabilità da fatto illecito – Sussiste

 

Il gestore degli impianti sciistici è responsabile in via extracontrattuale del danno subito da uno sciatore causato dall’omessa adozione di idonee misure di protezione che impediscano la prevedibile fuoriuscita degli sciatori in un tratto particolarmente pericoloso della pista (nella specie, uno sciatore subiva gravi lesioni dopo essere fuoriuscito di pista in corrispondenza di una curva ed essere finito nel torrente sottostante sistemato in un canale di cemento sottostante. Accertato, grazie alle perizie, che la situazione dei luoghi imponeva l’adozione di cautele idonee ad evitare la fuoriuscita degli sciatori in quel punto e che la semplice predisposizione di segnalazione visiva mediante paletti di legno posti a croce di S. Andrea appariva una precauzione insufficiente, il giudice condanna il gestore al risarcimento dei danni subiti dallo sciatore infortunato).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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