TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 30 novembre 1994, n. 1206

TRIBUNALE DI TRENTO; 30 novembre 1994, n. 1206; Pres. PALESTRA, Rel. COLLINO, V. L. (avv. MOLESINI) c. X. s.p.a. (avv. FRIZZI).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Seggiovia – Inversione del senso di marcia – Infortunio dello sciatore gettatosi dal mezzo per panico – Responsabilità per danni – Sussiste – Concorso di colpa del danneggiato

 

Il gestore degli impianti di risalita è responsabile dal danno cagionato ad uno sciatore trasportato per aver modificato od invertito la marcia del mezzo, anche in fase di effettuazione del giro di prova, senza aver provveduto ad arrestare preventivamente l’impianto e ad avvertire dell’effettuazione delle manovre inconsuete i passeggeri eventualmente trasportati (nella specie, un carabiniere salito su una seggiovia in giro di prova, preso dal panico in quanto il mezzo aveva improvvisamente invertito la marcia, si gettava dal mezzo riportando delle lesioni. Accertato in giudizio che l’operatore a monte della seggiovia aveva avvertito l’operatore a valle della volontà di procedere ad una retromarcia al fine di allineare una rulliera, e che quest’ultimo, pur sapendo che il carabiniere si trovava sul mezzo, dava conferma della manovra, non ritenendo necessario avvertire il trasportato, il giudice ha condannato in solido gestore e operatore a valle al risarcimento dei danni conseguenti all’incidente nella misura del 40%, tenuto conto del concorso del comportamento del danneggiato nella produzione dell’evento).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo dalla sentenza

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