TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 31 marzo 2001, n. 392

TRIBUNALE DI TRENTO, 31 marzo 2001, n. 392; Giud. Segna, M. A. (avv. Donati) c. Funivie s.p.a. (avv. Valle).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Assenza di segnalazione di fine pista – Infortunio di uno sciatore – Responsabilità per danni – Concorso di colpa del danneggiato

 

L’imprudenza della condotta di uno sciatore infortunatosi in corrispondenza di una zona pericolosa del tracciato di discesa non esclude la responsabilità concorrente del gestore degli impianti sciistici che non abbia ottemperato all’obbligo di predisporre una segnaletica adeguata della pista al fine di rimuovere eventuali situazioni di pericolo per gli utenti delle piste (nella specie, si è riconosciuta la responsabilità concorrente del gestore degli impianti sciistici per i danni subiti da uno sciatore che imprudentemente aveva proseguito la propria discesa oltre la fine del tracciato rovinando sul parcheggio sottostante per non aver adeguatamente segnalato la presenza del pericolo e la fine della pista).

 

© Umberto izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

 

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