TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 5 dicembre 2001, n. 522

TRIBUNALE DI TRENTO; 5 dicembre 2001, n. 522; G.i.p. Ancona; Imp.ti X, Y, Z

              

Responsabilità penale – Sci – Omicidio colposo – Mancata predisposizione di una rete di protezione sufficientemente lunga – Responsabilità del tecnico dell’impianto – Assoluzione- Concorso del responsabile della società – Assoluzione- Concorso del macchinista presso l’area di partenza – Assoluzione

 

Devono essere assolti, perché il fatto non costituisce reato, il responsabile tecnico dell’impianto, il responsabile della società ed il macchinista per non aver segnalato, i primi, e non aver impedito, il terzo, l’accesso ad un impianto difficile ad un piccolo sciatore, che, scivolando, muoia per l’urto contro una barriera antivalanga. La non punibilità deriva dall’aver questi ultimi idoneamente segnalato la difficoltà della pista e dalla mancanza del nesso causale (nella specie il minore si avviava con la famiglia su un impianto di risalita riservato a sciatori esperti. Perso il gancio dello skilift, impaurito cadeva a circa un metro e mezzo dall’impianto di risalita, dove lo raggiungeva la madre, la quale gli toglieva lo sci rimasto attaccato. Il bambino perdeva l’equilibrio e rotolava lungo il pendio sempre più ripido, passando a fianco del primo sbarramento antivalanga, urtando il secondo ed il terzo, provocandosi lesioni letali. Sul piano del nesso di causalità, la caduta verso il basso fece seguito non allo sganciamento del bambino dall’impianto, ma alla manovra di soccorso della madre che gli tolse lo sci rimasto attaccato al figlio. Passando all’elemento psicologico, se i genitori ritennero di portare, e non per la prima volta, il figlio di 6 anni su quell’impianto (dove c’era un cartello in cui si diffidava l’accesso a coloro che non fossero sciatori esperti e un altro che indicava la pendenza della pista in 60%), il Giudice rileva che non si vede per quale ragione tale presunzione, considerata corretta se formulata dai genitori, debba essere imputata come sintomatica di colpa a carico del custode dell’impianto. Non sussistendo il nesso di causalità tra la condotta degli imputati e l’evento né essendo ravvisabile alcun profilo psicologico incriminabile, il Giudice pronuncia sentenza di assoluzione).

 

© Umberto izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza 

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