Tribunale di Trento, sentenza 6 agosto 2015

Tribunale di Trento, sentenza 6 agosto 2015, n. 788/15; Giudice Tamburrino; A.V. (Avv.ti Cornicello, Ravelli) c. Società Funivie F.M. s.p.a.(Avv. Wegher).

 

Responsabilità civile – Gestore dell’area sciabile – Impatto tra due sciatori seguito da scontro di uno di essi contro un cartello posto fuori pista a lato del tracciato – Responsabilità del gestore dell’area – Responsabilità ex art. 2050 c.c. – Inconfigurabilità – Responsabilità ex art. 2051 c.c. – Inconfigurabilità – Responsabilità contrattuale – Inconfigurabilità – Responsabilità ex art. 2043 c.c. – Configurabilità – Onere della prova – Non assolto.

 

Responsabilità civile – Gestore dell’area sciabile – Impatto tra due sciatori seguito da scontro di uno di essi contro un cartello posto fuori pista a lato del tracciato – Responsabilità ex art. 2043 c.c. del gestore dell’area – Obbligo di mettere in sicurezza i rischi naturali tipici – Non sussiste.

 

La responsabilità del gestore dell’area sciabile, per sinistri occorsi in pregiudizio degli utenti in caso di impatto con segnaletica installata all’esterno del tracciato, soggiace alla disciplina della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c.; non è configurabile né l’esercizio di attività pericolosa né la responsabilità per cose in custodia. E’ altresì escluso il regime contrattuale derivante dal contratto di skipass. Ne consegue che grava sull’attore l’onere di dimostrare l’esistenza di un fatto illecito addebitabile alla convenuta (anche sotto il profilo della colpa) e dell’esistenza di un nesso causale tra tale preteso fatto illecito e l’evento lesivo.

 

Non è esigibile dal gestore dell’area sciabile l’eliminazione dei rischi naturali c.d. tipici, quali la presenza di zone alberate e di cartelli ai fianchi del tracciato, la mutevolezza del pendio, la presenza di tratti nevosi di differente consistenza, essendo sufficiente la segnalazione nel caso di non immediata percepibilità.

 

(Nel caso in esame il Tribunale giudica in ordine alla responsabilità del gestore dell’area sciabile, per un episodio in cui un utente, a seguito di uno scontro con altro sciatore, si procura lesioni impattando contro un cartello installato fuori pista ai lati del tracciato. Il giudice, escludendo che la gestione dell’area sciabile dovesse essere ricondotta ai regimi di cui agli artt. 1218, 2050 e 2051 c.c., ritiene applicabile alla fattispecie il generale principio del neminem laedere, ma rigetta la domanda attorea, riscontrando il mancato assolvimento dell’onere probatorio a suo carico. Nello specifico l’attore non ha dimostrato la sussistenza di un nesso causale tra la condotta di manutenzione e gestione della pista da parte della convenuta, specie con riferimento al posizionamento del cartello, contro il quale ha urtato ed il relativo danno causato, nonché di una colpa della società Funivie F.M. S.p.A. nella produzione del sinistro. Nel prosieguo della motivazione, il giudicante statuisce che non è esigibile dal gestore dell’area sciabile l’eliminazione dei rischi naturali c.d. tipici, quali la presenza di zone alberate e di cartelli ai fianchi del tracciato, la mutevolezza del pendio, la presenza di tratti nevosi di differente consistenza, essendo sufficiente la segnalazione nel caso di non immediata percepibilità).

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, dott. Marco Tamburrino, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile di I grado iscritta al n.500147 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2010, trattenuta in decisione all’udienza dell’8.4.2015 e vertente

T R A

A.V., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Cornicello del foro di Cosenza, congiuntamente e disgiuntamente all’Avv. Stefano Ravelli come da procura a margine dell’atto di citazione e con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Stefano Ravelli in Trento Via Torre Verde n.27

Attore

E

Società Funivie F. M. S.p.A. in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore dott. Andrea Bertoli, con sede in Dimaro – Folgarida (TN) rappresentata e difesa giusta delega in calce all’atto di citazione dall’Avv. Maurizio Wegher ed elettivamente domiciliato in Trento Via Malfatti n.27 presso lo studio di quest’ultimo.

Convenuto

OGGETTO: Risarcimento danni per infortunio su pista da sci.

CONCLUSIONI

all’udienza dell’8.4.2015, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all’art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione – Svolgimento del processo

Con atto di citazione di data 15.9.2010, ritualmente notificato, A.V. ha citato in giudizio la società Funivie F.M., narrando che in data 8.2.2006 verso le ore 15: 30, mentre scendeva lungo la pista n.12 denominata “Busa del Vigo”, sita all’interno dell’area sciabile di Folgarida Marilleva, in prossimità di un incrocio, veniva a collidere con uno sciatore di nazionalità polacca.

In conseguenza di detto urto, addebitabile ad esclusiva responsabilità dello sciatore polacco, l’attore narrava che perdeva il controllo degli sci, cadeva e, scivolando lungo il piano sciabile, andava ad urtare contro una segnalazione metallica presente lungo la pista.

V. veniva soccorso dai Carabinieri in servizio sulle piste e, successivamente, dall’equipaggio dell’elicottero di Trentino emergenza che provvedeva a trasportarlo, in stato di incoscienza, presso l’Ospedale S. Chiara di Trento ove gli veniva diagnosticato: “trauma cranico encefalico commotivo; trauma facciale da incidente sciistico. Frattura XI e XII costola sx trauma addominale con focolaio lacero contusivo della milza. Frattura apofisi traversa di L1- L2 L3- L4 dove rimaneva dall’8.2.206 al 7.3.2006.

L’attore esponeva che a causa dell’incidente gli erano derivate menomazioni stabilizzate, sia a livello neuropsichico che osteoarticolare, con particolare riferimento al rachide lombare ed alla spalla destra.

Riteneva, pertanto, che la responsabilità dell’incidente fosse stata causata dalle Funivie F.M., quale gestore dell’area sciabile in questione, costituendo la tabella contro la quale si era verificato l’impatto da parte dell’attore un ostacolo per gli utenti dell’area sciabile, risultando la medesima coperta sommariamente con delle protezioni di gommapiuma, rivelatesi peraltro inadeguate e/o comunque insufficienti a protegger lo sciatore dagli effetti dell’urto contro i pali di sostegno della medesima.

Deduceva, inoltre a sostegno della domanda che la tabella contro la quale aveva urtato era stata spostata successivamente al verificarsi dell’incidente, a conferma dell’inadeguatezza della segnalazione predisposta

L’attore chiedeva, quindi, che venisse accertato e dichiarato che la responsabilità per l’incidente sciistico, occorso all’attore, era ascrivibile a colpa della società convenuta, quale gestore dell’area sciabile di Folgarida – Marilleva, condannando la convenuta a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, al risarcimento dei danni subiti dal medesimo nella misura indicata in narrativa della perizia di parte depositata, ovvero nella misura maggiore o minore che sarebbe stata ritenuta di giustizia oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria e contestuale condanna della società convenuta al pagamento delle spese processuali.

Si costituiva in giudizio, la Società F.M., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, contestando la fondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda avanzata da parte attrice rilevando, in primis, che la responsabilità dell’incidente era da attribuirsi allo sciatore polacco che aveva urtato l’attore.

Sotto altro profilo, la convenuta deduceva che anche ammettendo che le lesioni subite dal V. si fossero effettivamente verificate in seguito all’impatto contro la tabella di segnalazione nessuna responsabilità poteva attribuirsi alla convenuta, in quanto la predetta segnaletica si trovava a bordo pista e si presentava adeguatamente protetta.

Esponeva, in ogni caso, che nel caso di specie doveva trovare applicazione l’art. 2043 cod. civ. con conseguente attribuzione in capo all’attore dell’onere di provare l’esistenza di un fatto illecito imputabile all’ente gestore, nonché di un nesso di causalità tra evento dannoso e situazione di pericolo non prevedibile.

La società Funivie F.M. chiedeva, quindi, che in via principale di merito fossero respinte tutte le domande svolte da parte attrice e quelle eventualmente proposte in corso di causa, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché in via subordinata di merito che fosse accertato e dichiarato che l’incidente per cui è causa si era verificato per fatto e colpa concorrenti dell’attore e del terzo sciatore polacco W. T. M. e/o della convenuta, e graduati secondo giustizia i reciproci apporti colposi dei responsabili, limitando la responsabilità della convenuta a quella parte di danno attoreo che risulterà riferita all’effettivo grado di colpa della stessa, nella misura che verrà provata ed accertata in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Nella prima memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. la difesa dell’attore rilevava che la procura rilasciata alla società convenuta era nulla per difetto di rappresentanza in capo al legale rappresentante Bertoli, firmatario della procura stessa.

Dalla visura camerale della società convenuta, infatti, la stessa risultava ammessa alla procedura di concordato preventivo sin dall’ottobre del 2009 ma non risultava menzionato alcun provvedimento del Giudice delegato.

La società Funivia F.M. contestava la fondatezza della suddetta eccezione ex art. 167 legge fallimentare che era norma chiara nello statuire che il debitore conservava l’amministrazione dei suoi beni ed il relativo esercizio dell’impresa, mantenendo comunque la legittimazione processuale.

La causa veniva istruita a mezzo di prova testi e di consulenza tecnica d’ufficio e rinviata all’udienza dell’8.4.2015 per la precisazione delle conclusioni.

La domanda dell’attore è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.

Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione inerente la nullità della procura conferita alla società Funivie F.M., in virtù della quale, il legale rappresentante della società, Andrea Bertoli, difettava di rappresentanza della medesima, non essendoci nella procura alle liti alcun provvedimento autorizzativo del giudice delegato.

L’eccezione sollevata si rileva priva di fondamento.

La giurisprudenza della Cassazione ha infatti più volte ritenuto, sulla base di quanto previsto dall’art. 167 della legge fallimentare, che: “con riguardo alla controversia promossa per far valere una pretesa creditoria nei confronti di imprenditore ammesso al concordato preventivo, la legittimazione passiva spetta all’imprenditore medesimo, e, quindi, in caso di società, al suo organo rappresentativo, non al commissario giudiziale, od al liquidatore giudiziale in caso di concordato con cessione dei beni, posto che detta procedura non incide sulla capacità processuale del debitore (salva la facoltà di intervento in causa di detto

commissario o liquidatore). Pertanto, deve essere riconosciuta la validità dell’atto introduttivo di quel giudizio, ove la “vocatio in ius” sia stata formulata nei confronti dell’imprenditore o della società ammessa al concordato preventivo, mentre deve essere affermata la nullità della sua notificazione, se l’atto stesso sia stato poi consegnato al commissario giudiziale (Cass. 2007/6211).

Nel merito, preme osservare che, ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie, è necessario stabilire, quale tipo di responsabilità abbia il gestore di impianto sciistico e delle relative piste in merito alla caduta di uno sciatore con esito letale per il medesimo.

Deve, pertanto, osservarsi, che in tema di responsabilità del gestore di impianti sciistici, si hanno, sostanzialmente, tre letture diverse, tutte di matrice giurisprudenziale: la prima, più vecchia, rifiuta di accogliere la tesi della sussistenza di una responsabilità contrattuale del gestore per i sinistri dell’utente sulla pista da sci, ammettendo unicamente l’azione extracontrattuale, fondata sulla regola generale del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c., escludendo anche la configurabilità di una responsabilità per esercizio di attività pericolosa o responsabilità per cosa in custodia rispettivamente ai sensi degli art. 2050 e 2051 c.c. , con la conseguente necessità per il danneggiato di fornire rigorosa prova, oltre che del danno e del nesso causale, anche del profilo della colpa del presunto danneggiante, commissiva od omissiva a seconda della fattispecie (Cass. 15 febbraio 2001 n.2216, Cass. 12 maggio 2000 n.6113).

Un indirizzo più recente della Corte di Cassazione riconosce, invece, in determinate situazioni, in cui limitati tratti di pista hanno una conformazione tale, o perché vi insistono particolari costruzioni artificiali (cannoni sparaneve, aree di sosta, mezzi battipista, ponti) o che sono caratterizzati da altre particolarità, anche naturali (dirupi, pendenze, rocce, incroci tra piste, ecc.), una responsabilità da cose in custodia in capo al gestore ai sensi dell’art. 2051 c.c. (Cass. 10 febbraio 2005 n.2706, Cass. 18 gennaio 2006 n.823).

Un diverso filone giurisprudenziale ammette, addirittura, l’inquadramento, in particolari situazioni di fatto, dell’attività di gestione di una pista da sci nel concetto di attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c. (Cass. n. 7916 del 26 aprile 2004).

Da tale indirizzo, lo scrivente giudicante ritiene di doversi discostare, posto che ritenere che l’attività sciiistica sia di per sé attività di natura pericolosa, non è conforme ai canoni giurisprudenziali, che ritengono che attività pericolosa, sia quella che di per sé presenti tale natura, per il mezzo esercitato o il tipo di attività posta in essere, o perché la legge qualifica la stessa come tale.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, del resto, statuito che: “la pericolosità di un’attività va apprezzata, per gli effetti di cui all’art. 2050 c. esclusivamente in relazione alla probabilità delle conseguenze dannose che possano derivarne e non anche in riferimento alla diffusione delle modalità con le quali viene comunemente esercitata, che ben potrebbero essere tutte e sempre inadeguate, senza per questo elidere i presupposti per l’applicazione della norma citata”.

In particolare, con riferimento alla gestione di un impianto sciistico, non sarebbe possibile affermare la pericolosità della suddetta attività perché coloro che praticano lo sci, non adottano normalmente le cautele che sarebbero opportune, “giacché così opinando si assumerebbe a parametro valutativo non già l’attitudine dell’attività a recare danno, bensì il grado di diligenza comunemente riscontrabile, laddove la questione da porsi è se, in relazione alle caratteristiche della pratica sportiva in esame, sia qualificabile come pericolosa l’attività di gestione dell’impianto” (C. 7916/2004, Cass. 15.2.2001 n. 2216; Cass. 12.5.2000 n. 6113).

Similmente, ritenere che si tratti di responsabilità di cose in custodia ex art. 2051, va escluso sulla base del fatto che si verrebbe a creare una responsabilità del gestore di tipo oggettivo, superabile solo con la rigorosa prova del caso fortuito, non rinvenendosi nel gestore di impianto sciistico alcun dover di custodia come ritenuto dalla giurisprudenza.

Ecco che allora, un terzo indirizzo della giurisprudenza di legittimità, riconosce la responsabilità contrattuale del gestore dell’impianto in un contratto atipico di ski-pass, che permette allo sciatore l’ingresso, dietro pagamento di un determinato prezzo, ad un impianto sciistico per utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo stabilito.

Questo negozio presenta le caratteristiche proprie di un contratto atipico, laddove il gestore è anche colui che risulta responsabile delle piste servite dall’impianto di risalita, “con derivante obbligo a suo carico della manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che l’evento dannoso sia eziologicamente dipendente dalla suddetta violazione e non, invece, ascrivibile al caso fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale”, come ad esempio una velocità imprudente ed eccessiva dello stesso sciatore (Cass. 6 febbraio 2007 n. 2563; Cass. 19 luglio 2004, n. 13334).

Lo scrivente giudicante ritiene, però, che la domanda attorea può essere esaminata solo sotto il profilo dell’art. 2043 c.c.

Deve osservarsi, del resto, che il suddetto orientamento si può basare, sul disposto degli art. 3 e 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 363 (già in vigore all’epoca del sinistro oggetto di esame), in virtù del quale, i gestori hanno l’obbligo di assicurare agli utenti, la pratica dello sci in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni (art. 3) e sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle piste (art. 4).

Grava, pertanto, sull’attore l’onere di dimostrare l’esistenza di un fatto illecito addebitabile alla convenuta (anche sotto il profilo della colpa) e dell’esistenza di un nesso causale tra tale preteso fatto illecito e l’evento lesivo.

Nel caso di specie l’attore non ha dimostrato la sussistenza di un nesso causale tra la condotta di manutenzione e gestione della pista da parte della convenuta, specie con riferimento al posizionamento del cartello, contro il quale ha urtato ed il relativo danno causato, nonchè di una colpa della società Funivie nella produzione del sinistro.

Dall’esame delle deposizioni testimoniali è emerso, infatti, che A.V. scendeva la pista “Busa del Vigo”, procedendo sul lato sinistro della stessa, quando arrivato ad un incrocio con altra pista, un altro sciatore lo urtava sul lato destro, tagliandogli la strada e facendogli perdere il controllo degli sci, tanto da farlo andare ad urtare contro un cartello, posto appena al di fuori del percorso sciabile della pista, che gli provocava tutti i danni fisici, per i quali chiedeva il risarcimento di cui alla presente causa.

In questo senso, hanno deposto sia il teste P.B., sia E.S., escussi all’udienza del 15.11.2011, nonché, subito dopo la verificazione del sinistro, la testimone R.C., riferendo che il V. scendeva con la posizione a uovo ed a velocità sostenuta.

Quest’ultima testimone, sentita con prova delegata dal Tribunale di Rossano, successivamente, invece, riferiva che non conosceva il significato del termine scendere a uovo, riferendo che l’attore scendeva a sci

uniti e che la velocità non era sostenuta nel senso stretto del termine, ma semplicemente più elevata della sua velocità di sciatrice principiante.

Altri testimoni, escussi all’udienza del 15.11.2011, riferivano sul cartello contro il quale andava ad urtare l’attore e rispondendo al capitolo n.10) di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n.2) di parte attrice hanno riferito, invece, che il cartello posto al di fuori della pista contro il quale il Vulcano andava ad urtare era coperto di gommapiuma.

I medesimi testimoni, invece, per quel che concerne il posizionamento del cartello riferivano, rispondendo al capitolo 9) a prova contraria, di cui alla memoria di parte convenuta, ex art. 183 comma 6 n.2), che la tabella non era fissa, ogni anno che veniva montata veniva spostata, riferendo che la posizione della tabella dipendeva dalla neve e che più neve c’era più veniva allargata la pista, nonché, rispondendo sul capitolo n12), di cui alla memoria istruttoria di parte attrice, riferivano che il cartello era visibile dall’inizio della pista L’A.C. e da una distanza di circa 50 – 60 metri G.S.

La circostanza della visibilità del cartello dall’inizio della pista veniva anche confermata da un ulteriore testimone escusso, M.C.

Ulteriore circostanza, riferita dai testi C., S. e C., rispondendo al capitolo n.11) di cui alla memoria istruttoria di parte attrice, è quella inerente al fatto che, dopo l’impatto del V., il cartello segnaletico si presentava divelto.

Dall’analisi del quadro istruttorio, è emerso che A.V. verosimilmente non procedeva a velocità moderata, percorrendo la pista “Busa del Vigo”, visto che l’impatto con il cartello, posto appena al di fuori della relativa pista, ha divelto il segnale, come confermato dai testi sentiti.

Una velocità moderata, avrebbe, infatti, permesso di evitare l’impatto, o quantomeno in caso di urto di evitare le conseguenze dannose per le quali V. richiede il risarcimento.

Inoltre, la circostanza dell’andamento a velocità sostenuta, risulta confermata dalla deposizione della testimone R. C. che prima, dinanzi ai Carabinieri, riferiva che l’attore andava a velocità sostenuta, mentre poi, sentita a prova delegata, dinanzi al Tribunale di Rossano, narrava che la velocità dell’attore non era sostenuta, ma semplicemente più elevata della sua, che era una principiante e riferiva di aver detto ai Carabinieri dell’alta velocità del V. in quanto sconvolta dall’accaduto, ma non perché il V. andasse ad alta velocità.

Il ripensamento del teste sulla velocità dell’attore durante la percorrenza della pista fa ritenere certamente non congrua la giustificazione della ritrattazione della relativa dichiarazione testimoniale, tanto da dover ritenere verosimilmente veritiera la circostanza dell’alta velocità del V., visto anche la pacifica circostanza non contestata che il palo contro il quale andava ad urtare venne divelto.

Ulteriore circostanza che esclude la causalità del danno patito dal V., non riconducendo il fatto in capo alla società convenuta, è lo scontro del medesimo con lo sciatore polacco, che deve ritenersi causa del sinistro.

E’ principio pacifico, nell’ambito della circolazione sulle piste da sci, che lo sciatore che proviene da monte abbia l’obbligo di scegliere la propria traiettoria con modalità tali da evitare interferenze con chi si trova a valle.

Trattasi di principio da tempo sancito dalla regola n. 3 del c.d. decalogo dello sciatore, ed ora confluito nell’ art. 10 della legge 24.12.2003, nr. 363, che, sotto l’intitolazione “Precedenza”, prevede che “lo sciatore a

monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle”.

La ratio di tale norma appare chiara.

Gli utenti delle piste da sci, per vero, possono percorrere da destra e sinistra l’intera pista, essendo, altresì, liberi di decidere un percorso più o meno articolato, anche in considerazione delle diverse abilità dello sciatore e della pendenza del percorso.

Solo chi si trova a monte, è in grado di vedere lo sciatore che si trova a valle; solo il primo pertanto, è in grado di adeguare la propria condotta a quella di colui che si trova davanti rispetto al suo percorso. Lo sciatore cioè deve essere in grado di prevedere ogni possibile movimento di colui che lo precede e di tutti gli sciatori che percorrono la pista insieme con traiettorie che possono eventualmente collidere (posto che, in assenza di regole particolari, come visto, chiunque può arrestarsi sulla pista, o compiere svolte improvvise, anche per evitare ostacoli, o ben può cadere improvvisamente); pertanto colui che proviene da monte deve fare in modo di tenere una certa distanza da chi lo precede, atta a scongiurare ogni possibile collisione.

Sulla scorta di quanto ora affermato, non può non affermarsi la imprudenza della condotta tenuta sia dal V., sia dallo sciatore polacco, che proveniva dalla parte destra rispetto alla traiettoria dell’attore e di cui il medesimo, ben avrebbe potuto avvedersi, procedendo a rallentare la propria velocità, onde evitare il relativo impatto e la conseguente perdita di controllo degli sci, nonché il relativo impatto contro il cartello segnaletico posto appena al di fuori della pista.

Da ciò, discende che la responsabilità per il sinistro, è da addebitare causalmente alla scarsa prudenza, nell’affrontare la relativa discesa, da parte di A.V. e da parte dello sciatore polacco, tenendo una condotta di tipo contrario, a quella che è prescritta dalla normativa di legge

In particolare, infatti, l’art.9 della legge 24.12.2003 n.363, in tema di velocità dello sciatore dispone che: “gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati ed ostacoli, negli incroci e nelle biforcazioni, in caso di nebbia, foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie ed in presenza di principianti”.

Nessuna responsabilità è stata dimostrata, peraltro, in capo alla società Funivie F., per quel che concerne il cartello contro il quale è andato ad urtare l’attore, che a detta della difesa di parte attrice, non sarebbe stato adeguatamente segnalato e protetto, essendo emerso dall’istruttoria testimoniale espletata che il segnale era visibile sin dall’inizio della pista e coperto da gommapiuma, sicché la convenuta aveva adottato tutti gli opportuni accorgimenti per evitare che gli sciatori che potevano urtare contro il medesimo si potessero far male andando contro il medesimo.

Ne consegue che, non essendo stato dimostrato un inadeguato mantenimento della pista, ovvero la presenza di ostacoli, che non erano adeguatamente protetti da parte della società, si deve ritenere che manchi la prova della sussistenza di una colpa in capo alla società convenuta, anche sotto il profilo dell’esigibilità della condotta conforme che avrebbe dovuto essere tenuta, in termini di rimproverabilità colposa del fatto.

Per vero, il potere e dovere di controllo e di vigilanza e conseguentemente la responsabilità del gestore dell’impianto sciistico, non deve essere ritenuto esteso ai casi di rischio naturale “esterno” normalmente

esistenti, ossia in tutti i casi in cui lo sciatore accetta di esporsi nel momento in cui decide di praticare un’attività sportiva peculiare quale quella sciistica.

Ne consegue che, se deve ravvisarsi una sicura responsabilità nel caso di danno causato da inadeguata manutenzione della pista, ovvero dall’urto con ostacoli artificiali non adeguatamente segnalati e protetti (con reti, materassi idonei ad evitare possibili urti), non potrà ritenersi esigibile, sia sotto il profilo del corretto adempimento, sia dell’oggetto del potere di signoria da parte del gestore, l’eliminazione dei rischi naturali c.d. tipici, quali la presenza di zone alberate e di cartelli ai fianchi del tracciato, la mutevolezza del pendio, la presenza di tratti nevosi di differente consistenza, essendo sufficiente la segnalazione nel caso di non immediata percepibilità. I criteri esposti trovano indiretta conferma nella l. 363/2003 , pur non ancora vigente alla data del sinistro, che all’art. 3, 1° co., prevede che “I gestori…assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza… I gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo”. Precisa quindi l’art. 7 che “Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa.”

Le esposte considerazioni inducono a ritenere che la domanda di parte attrice deve essere respinta, con condanna dell’attore al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate in complessivi € 12.678,00 per diritti, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e c.p.a. come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria istanza od eccezione, così provvede:

– Rigetta la domanda di risarcimento danni di A.V. nei confronti della Società Funivie F.M. S.p.A.;

– Condanna A.V. al pagamento delle spese processuali nei confronti di parte convenuta, liquidando le stesse in complessivi € 12.678,00 per diritti, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e c.p.a. come per legge;

– Pone definitivamente a carico di A.V. il costo della consulenza tecnica d’ufficio.

Trento li 4.8.2015

Il Giudice

Dott. Marco Tamburrino

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