TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 7 ottobre 1999, n.634

TRIBUNALE DI TRENTO; 7 ottobre 1999, n.634; Giud. Giacalone, L. P. (avv. Demattè) c. Funivie s.p.a. (avv. A Beccara) e I. Assicurazioni s.p.a. (avv. A Beccara).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Presenza di ghiaccio – Presenza di un cannone sparaneve – Infortunio di uno sciatore – Insidia o trabocchetto – Estremi – Onere della prova

 

Dal momento che l’attività di manutenzione delle piste da parte del gestore non costituisce esercizio di attività pericolosa e che pertanto deve farsi riferimento all’ordinario regime di responsabilità extracontrattuale, incombe sull’attore danneggiato per essersi infortunato durante una discesa a causa della presenza sul tracciato di pericolose insidie l’onere di allegare e dimostrare la presenza nonché la non visibilità oggettiva e la non prevedibilità soggettiva del pericolo comportato da dette insidie (nella specie, il giudicante ha respinto, per carenze d’ordine probatorio, l’istanza risarcitoria dello sciatore infortunatosi per essere caduto a causa del ghiaccio sul tracciato ed essere finito contro un cannone sparaneve non adeguatamente segnalato, posto che la presenza del ghiaccio e del cannone sulla pista non costituiscono di per sé un’insidia in mancanza di altre prove).

 

© Umberto izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza 

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