TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 8 febbraio 2000, n. 84

TRIBUNALE DI TRENTO; 8 febbraio 2000, n. 84; Giud. Erlicher, B. I. (avv. Calussi) c. X. s.p.a. (avv. A Beccara) e INPS (avv. Montanari, Maritato).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di aree sciabili – Sicurezza delle piste – Presenza di un cannone al di fuori del tracciato – Infortunio di uno sciatore – Responsabilità extracontrattuale – Colpa del danneggiato

 

Posto che l’esercizio dell’attività sciistica comporta un’intrinseca pericolosità legata allo svolgimento della stessa lungo pendii scoscesi su tracciati che presentano difficoltà e ostacoli di varia natura, il gestore degli impianti sciistici è responsabile in via extracontrattuale dei danni subiti dagli sciatori in fase di discesa solamente in caso di situazioni di pericolo occulto e non agevolmente percepibile (nella specie, è stata respinta la domanda risarcitoria avanzata dallo sciatore infortunatosi durante una discesa dopo essere caduto, finendo contro un cannone sparaneve posto al di fuori del tracciato).

 

© Umberto izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

fb-share-icon