TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 9 novembre 1993, n. 1066

TRIBUNALE DI TRENTO; 9 novembre 1993, n. 1066; Pres. PAOLUCCI, Rel. COLLINO, M. M. (avv. STEFENELLI) c. X. S.p.a. (avv. PANTEZZI).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Seggiovia – Contratto di trasporto – Fase di salita sul mezzo – Presenza di un cumulo di neve – Infortunio di uno sciatore – Responsabilità per danni – Sussistenza

 

Posto che il contratto di risalita stipulato tra gestore di una seggiovia e sciatore rientra nella fattispecie del contratto di trasporto, il gestore è responsabile del danno subito dallo sciatore nell’arco di tutta la durata del viaggio ed in occasione di esso, salva la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (nella specie, un passeggero di una seggiovia cadeva appena salito sul mezzo a causa delle presenza di un cumulo di neve sulla piattaforma di partenza nel quale era rimasto impigliato con uno sci. Il gestore è stato condannato al risarcimento dei danni conseguenti all’incidente).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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