TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BORGO VALSUGANA; sentenza 16 dicembre 2003, n. 65

TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BORGO VALSUGANA; 16 dicembre 2003, n. 65; Giud. Lana, C. I. (avv. Giovannini) c. F. S. s.p.a. (avv. Valle).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Tratto privo di neve – Mancata segnalazione o eliminazione dell’insidia – Infortunio di uno sciatore – Responsabilità per danni – Visibilità del pericolo occulto – Onere della prova

 

Posto che l’attività di manutenzione e custodia della pista e del manto nevoso non è definibile come attività pericolosa, il gestore è chiamato a risarcire il danno subito dallo sciatore a causa della presenza di un’insidia sul tracciato secondo l’ordinario regime della responsabilità extracontrattuale, sempre che sia provato che la situazione di pericolo è caratterizzata dall’elemento oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità (nella specie, in applicazione del principio espresso in massima, non si è ritenuta raggiunta la prova, di cui è onerato l’attore, della non visibilità e non prevedibilità di un tratto di pista privo di manto nevoso che ha provocato l’evento dannoso).

 

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Testo della sentenza

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