TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BORGO VALSUGANA; sentenza 9 marzo 2004, n. 25

TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BORGO VALSUGANA; 9 marzo 2004, n. 25; Giud. Lama, M. R. (avv. Andriollo e Zavagno) c. F. S. s.p.a. (avv. Zanetti e Luongo) e A. G. s.p.a. (avv. VALLE).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore dell’area sciabile – Sicurezza delle piste – Presenza di blocchi di cemento ai margini della pista – Collisione da parte di uno sciatore uscito di pista – Concorso di colpa di gestore e sciatore.

 

Il gestore dell’area sciabile è responsabile, in concorso con il danneggiato, del danno subito dallo sciatore il quale, fuoriuscito dalla pista per propria imperizia o imprudenza, sia venuto a collidere con manufatti pericolosi posti al di fuori della pista e privi di segnalazione e protezione (nella specie, a seguito di una malriuscita manovra di arresto, uno snowboarder finiva fuoripista e si fermava contro alcuni blocchi di cemento seminascosti dal manto nevoso e accatastati a ridosso della parete esposta a monte di una casupola di legno poco distante dal bordo della pista, riportando lesioni. Data la conformazione rettilinea della pista e la distanza della capanna dal bordo, nonché la stessa visibilità della capanna da parte degli utenti della pista ed accertati la sicurezza del tracciato in sè considerato nonché il comportamento negligente ed imprudente dello snowboarder, non potendosi escludere la pericolosità dei blocchi di cemento in termini di aggravamento del rischio, il giudice riconosceva il concorso di colpa del gestore della pista nella misura del 20%).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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