TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CAVALESE; sentenza 10 novembre 2000, n. 76

TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CAVALESE; 10 novembre 2000, n. 76; Est. Lama; BS (Avv.to Deflorian) c. DPT (Avv.ti Pontrelli, Conte)

 

Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatori – Sciatore fermo in zona limitrofa all’impianto di risalita – Colpa dello sciatore proveniente da monte – Sussiste

 

Poiché il movimento degli sciatori sulle piste da sci deve svolgersi secondo le norme di comune prudenza in osservanza del precetto “neminem laedere” espresso dall’art. 2043 c.c., lo sciatore che provenga da monte, in virtù della maggiore visibilità di cui gode, deve regolare la propria condotta in modo da evitare situazioni di pericolo con sciatori fermi poco più a valle. (Nella specie una sciatrice ferma in prossimità dell’impianto di risalita, viene investita da uno snowboarder. Il giudice ha ritenuto di accogliere la domanda giudiziale dell’attore, sulla scorta di una giurisprudenza costante)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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