TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CAVALESE; sentenza 13 gennaio 2005, n. 1

TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CAVALESE; 13 gennaio 2005, n. 1; Est. Criscione; AC, AD (Avv.ti Da Ros, Faraon) c. RP (Avv.ti Pensini, Castelli), EZ (Avv.to De Finis)

 

Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatori – Sciatore proveniente da monte – Colpa – Sussiste

 

In caso di scontro tra sciatori risponde dei danni lo sciatore o snowboarder proveniente da monte che, tenendo una condotta tale da non consentirgli di fermarsi in ogni momento, entra in collisione con uno sciatore posizionato più a valle. (Nella specie uno sciatore investe una bambina che, sotto la supervisione del suo maestro, effettua la propria discesa poco più a valle di un “muro”, in una zona non visibile. Il giudice ha ritenuto di attribuire la responsabilità esclusiva allo sciatore convenuto, in quanto non ha fornito la prova di una condotta colposa della bambina o del maestro e sulla base del ragionamento secondo cui la condotta colposa dello sciatore procedente da monte sia da individuare in re ipsa nell’incidente).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

 

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