TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CAVALESE; sentenza 20 giugno 2003, n. 49

TRIBUNALE DI TRENTO; SEZIONE DISTACCATA DI CAVALESE; 20 giugno 2003, n. 49; Giud. Criscione, S. S. (avv. Giovannini) c. S.I.T. s.p.a. (avv. Baroni) e A.p.s.s. Trento (avv. Pisoni, Aleotti).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore dell’area sciabile – Sicurezza delle piste – Presenza di un palo metallico sul tracciato – Infortunio di uno snowboarder – Responsabilità per danni – Fatto del danneggiato

 

Il gestore degli impianti sciistici non è tenuto al risarcimento del danno subito dallo snowboarder in fase di discesa lungo una pista che sia interamente riconducibile alla condotta del medesimo (nella specie, si è ritenuta esclusivamente riconducibile alla condotta colposa di uno snowboarder il danno subito dallo stesso durante una discesa per essere andato a sbattere in fase di caduta contro un palo metallico posto ai bordi della pista, anche viste le caratteristiche morfologiche della pista, la oggettiva visibilità dell’ostacolo e la pregressa conoscenza del luogo da parte dell’attore).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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