TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CAVALESE; sentenza 3 maggio 2000, n. 33

TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CAVALESE; 3 maggio 2000, n. 33; G.U. Lama; X (Avv. Traversa, Follese) c. maestro (Avv. Pontrelli) e scuola di sci (Avv. Pontrelli).

 

Responsabilità civile – Sci – Maestro di sci – Responsabilità contrattuale – Infortunio di un allievo – Nesso causale – Non sussistenza

 

Non sussiste la responsabilità contrattuale del maestro di sci per gli eventi lesivi occorsi all’allievo che siano eziologicamente riconducibili a cause estranee alla sua sfera di controllo, quale l’assoluta mancanza, in un allievo di giovane età, della condizione fisico-atletica normalmente posseduta da un soggetto avente dette caratteristiche tipologiche (nella specie, nel corso di una lezione impartita ad una sciatrice principiante, il maestro si allontana per raggiungere un’altra allieva giunta in ritardo rispetto all’orario d’inizio del corso. Stremata dall’attesa, la sciatrice ha un cedimento delle gambe e cade a terra procurandosi una lesione al ginocchio sinistro. Invoca perciò la responsabilità contrattuale del maestro per la violazione degli obblighi contrattuali di insegnamento e sorveglianza assunti nei suoi confronti. Ecco il ragionamento sviluppato dal giudice. Pur dovendo sostenersi che l’abbandono, seppur temporaneo, dell’allieva principiante da parte del maestro costituisca illecito contrattuale, quello specifico evento lesivo non poteva considerarsi eziologicamente riconducibile all’illecito, dovendo essere imputato in via esclusiva alla mancanza nell’allieva del livello minimo di preparazione fisica ed atletica richiesta dall’attività sciistica. Le particolari modalità del sinistro evidenziano infatti l’elevata probabilità che l’evento lesivo avrebbe potuto verificarsi anche nel corso del normale svolgimento della lezione, alla presenza del maestro. Nessuna responsabilità può dunque addebitarsi a quest’ultimo, il quale deve essere chiamato a rispondere delle sole lesioni riconducibile alla colpevole esposizione dell’allievo ad un rischio non consono alla capacità tecnico-fisiche di quest’ultimo).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata 

 Testo della sentenza

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