TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CAVALESE; sentenza 3 ottobre 2003, n. 88

TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CAVALESE; 3 ottobre 2003, n. 88; G.U. Criscione; X (Avv. Baracetti, Aldi) c. maestro Y (Avv. Pensini, De Finis) e scuola di sci (Avv. Pensini, De Finis).

 

Responsabilità civile – Sci – Maestro di sci – Responsabilità contrattuale – Presupposti – Non sussistenza

 

Responsabilità civile – Sci – Scuola di sci – Responsabilità contrattuale – Obblighi di protezione – Fattispecie

 

La responsabilità contrattuale del maestro di sci nei confronti dell’allieva non può fondarsi sul contratto intercorso tra quest’ultima e la scuola, dovendo il maestro qualificarsi come ausiliario del prestatore d’opera, ai sensi dell’art. 2232 c.c. (1)

 

Dal contratto atipico d’insegnamento della disciplina sportiva, scaturisce, come obbligo accessorio a carico della scuola di sci, l’obbligo di protezione della salute dell’allievo il quale si specifica nel dovere di non esporre quest’ultimo ad un rischio superiore a quello normalmente inerente alla pratica dell’attività sciistica e deve ritenersi adempiuto qualora il maestro, di cui la scuola si avvale, non richieda all’allievo una prestazione fisico-tecnica superiore alle specifiche e soggettive qualità del cliente (nella specie, l’attrice prenota presso la scuola sci convenuta alcune lezioni individuali. Nel corso di una discesa col maestro l’allieva, principiante, subisce un infortunio del quale, a suo avviso, devono considerarsi responsabili in solido l’istruttore e la scuola per averla condotta su una pista non adeguata alle sue capacità tecniche. Esclusa la responsabilità del maestro sotto il profilo contrattuale, essendo il contratto intercorso direttamente tra la scuola e l’allieva, il collegio indaga se la condotta tenuta dalla scuola sci, tramite il maestro, concreti un inadempimento contrattuale. Sul punto, il Tribunale non condivide la ricostruzione attorea secondo la quale la scuola avrebbe violato il dovere di protezione dell’incolumità fisica dell’allieva. La scelta di condurre l’attrice su una pista più difficile rispetto a quelle fino a quel momento percorse dalla stessa non può in concreto integrare violazione del suddetto obbligo di protezione posto che il miglioramento della tecnica sciatoria, scopo peraltro perseguito dallo stesso allievo attraverso la stipulazione del contratto d’insegnamento, richiede necessariamente il progressivo aumento di difficoltà dei tracciati, purchè siano adottate da parte dell’istruttore cautele adeguate. (2)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata 

Testo della sentenza

 

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